Sospensione cautelare dell’ordinanza di demolizione per pregiudizio non irreparabile e necessità di approfondimento nel merito (TAR Puglia n. 98 del 24.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’istanza cautelare di sospensione dell’efficacia di un’ordinanza di demolizione di opere abusive è accolta quando il giudice ravvisi, in considerazione della natura del pregiudizio dedotto, l’opportunità di una decisione del merito re adhuc integra, nonché la necessità di un ulteriore approfondimento delle questioni poste con il ricorso. In tal caso, la sospensione ha carattere interinale e la fissazione dell’udienza pubblica di merito costituisce l’esito naturale del procedimento cautelare, con compensazione delle spese della fase.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone la sospensione, l’ordinanza di demolizione n. 467 del 29.10.2025, adottata dal Dirigente del Settore 3 del Comune di Gallipoli e notificata il 18.11.2025, con la quale è stato ingiunto di demolire tutte le opere difformi o abusive e di ripristinare lo stato legittimo dei luoghi entro novanta giorni. L’atto trova presupposto nel verbale di sopralluogo del 10.10.2025, anch’esso impugnato ove occorra. Si è costituito in giudizio il Comune di Gallipoli, mentre il controinteressato non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia, Sezione Seconda, ha ritenuto che la natura del pregiudizio dedotto dal ricorrente e l’opportunità di consentire al Tribunale una decisione del merito re adhuc integra giustifichino la sospensione interinale degli effetti dell’ordinanza di demolizione impugnata.

Il collegio ha altresì rilevato che le questioni poste con il gravame richiedono un ulteriore approfondimento tipico della fase di merito, non potendo essere compiutamente valutate nella sommaria cognizione propria della fase cautelare. Tale circostanza ha indotto il giudice a non delibare nel merito le censure proposte, privilegiando l’assetto Conservativo dell’area fino alla decisione definitiva.

Conseguentemente, l’istanza cautelare è stata accolta e la trattazione del ricorso è stata fissata per la seconda udienza pubblica del mese di marzo 2027, con compensazione delle spese della fase cautelare. L’ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione e comunicata alle parti a cura della segreteria del Tribunale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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