Cambio d’uso da rurale a residenziale escluso senza volumetria residua (TAR Abruzzo n. 495 del 07.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia edilizia il silenzio assenso di cui all’art. 20 del d.P.R. n. 380/2001 costituisce strumento di semplificazione amministrativa e non di liberalizzazione: il titolo abilitativo non si perfeziona per il mero decorso del tempo, ma richiede la contestuale sussistenza di tutte le condizioni, i requisiti e i presupposti di legge per l’attribuzione del bene della vita richiesto. Ne consegue che, in difetto di tali presupposti, nessun provvedimento tacito si forma e il successivo diniego espresso non è tardivo. Il cambio di destinazione d’uso da rurale a residenziale di vani nati come annessi agricoli, in zona agricola, integra un mutamento urbanisticamente rilevante ai sensi dell’art. 23 ter del d.P.R. n. 380/2001, escluso dal campo di applicazione della speciale disciplina regionale sul contenimento dell’uso del suolo, dettata per i soli cambi d’uso interni alla medesima categoria funzionale.

Il Fatto

La ricorrente ha presentato al Comune, in data 4.02.2021, istanza di permesso di costruire per modifiche interne e cambio di destinazione d’uso, da rurale a residenziale, di due vani terranei di un fabbricato edificato su fondo agricolo. L’amministrazione ha comunicato i motivi ostativi e, con nota del 16.08.2021, ha respinto l’istanza.

Avverso quel diniego la ricorrente ha proposto ricorso, chiedendo in via principale l’annullamento e, in via subordinata, l’accertamento dell’avvenuta formazione del silenzio assenso sull’istanza, oltre alla condanna al rilascio del titolo e al risarcimento del danno. Il Comune si è costituito resistendo.

La Motivazione della Corte

Il collegio esamina congiuntamente i motivi relativi al silenzio assenso, al termine procedimentale e alla comunicazione dei motivi ostativi, ritenendoli ontologicamente collegati. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, il Tribunale ribadisce che l’assenso tacito presuppone la sussistenza delle condizioni sostanziali per il rilascio del titolo.

Sul piano urbanistico, i vani oggetto dell’istanza sono nati come annessi agricoli — ricovero animali, deposito granaglie, rimessa attrezzi — e, sin dall’origine, sono stati destinati al servizio diretto dell’agricoltura. L’art. 18.2 delle NTA di P.R.G. allora vigenti ne prevedeva l’esclusione dal computo volumetrico, proprio in ragione della loro destinazione rurale: un’esclusione non neutra, che impediva de jure la loro accessorietà all’uso abitativo.

Il fondo ha già espresso il massimo di edificabilità consentita, con superamento dell’indice di 0,03 mc/mq. Il limite di ingombro volumetrico di 800 mc per singolo edificio residenziale, previsto dall’art. 70 della legge regionale n. 18/1983, opera quale correttivo di contenimento e non come valore premiale: esso non attribuisce capacità edificatoria autonoma dove il fondo non ne esprima alcuna.

Il cambio richiesto determina un aumento del carico urbanistico e integra un mutamento urbanisticamente rilevante ai sensi dell’art. 23 ter del d.P.R. n. 380/2001. Difetta, pertanto, il presupposto della speciale disciplina regionale invocata, applicabile ai soli cambi d’uso interni alla medesima categoria funzionale. Poiché nessun titolo tacito si è formato, il diniego e il preavviso di rigetto, pur successivi, non sono tardivi. Il ricorso è respinto, con condanna della ricorrente alle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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