Riqualificazione urbanistica e reiterazione dei vincoli: il TAR fissa l’udienza di merito senza pronuncia cautelare (TAR Puglia n. 237 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio cautelare avverso un provvedimento di riqualificazione urbanistica che reitera destinazioni e vincoli preesistenti, quando il procedimento di variante non sia ancora giunto a definitiva adozione, la tutela delle esigenze del ricorrente può essere adeguatamente assicurata dalla sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, co. 10, cod. proc. amm., senza necessità di pronuncia sulla domanda di sospensione cautelare. La decisione sulla domanda incidentale è conseguentemente assorbita, con compensazione delle spese della fase cautelare.
Il Fatto
La ricorrente, comproprietaria di un terreno in Galatina, censito al foglio 75, particella 2646, impugnava la deliberazione del Consiglio Comunale di Galatina n. 10 del 10/02/2026, con cui l’Amministrazione aveva dato esecuzione a una sentenza del TAR Puglia, Sezione di Lecce, provvedendo alla riqualificazione urbanistica dei terreni, ricadenti in zona C1, comparto n. 6 del P.U.G., destinati a strada e parcheggio. La deliberazione, che confermava la destinazione urbanistica del comparto e del relativo sub-comparto di iniziativa pubblica, era stata adottata quale variazione al P.U.G. ai sensi dell’art. 12 della L.R. Puglia n. 20/2001. La ricorrente contestava altresì le delibere presupposte della Giunta Comunale n. 69 del 18/02/2025 e del Consiglio Comunale n. 15 del 25/02/2025, mai notificatele, chiedendone la sospensione in via cautelare.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente esaminato la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente. Pur ritenendo sussistente la propria giurisdizione e competenza, il Collegio ha rilevato che il procedimento di variante urbanistica contestata non era ancora giunto alla definitiva adozione, risultando pertanto in uno stato di avanzamento non concluso.
Alla luce di tale circostanza, il Tribunale ha valutato che le esigenze cautelari sottese al ricorso potessero essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione del giudizio nel merito. In applicazione dell’art. 55, co. 10, cod. proc. amm., ha pertanto disposto la fissazione dell’udienza pubblica per la trattazione di merito, senza pronunciarsi sulla domanda di sospensione.
La scelta di non adottare una misura cautelare si fonda sulla considerazione che, in mancanza di un atto definitivo di variante, l’interesse della ricorrente alla verifica della legittimità del procedimento potesse essere salvaguardato dalla rapida definizione della controversia, evitando peraltro un intervento anticipato su un procedimento amministrativo ancora in itinere. Il Collegio ha infine disposto la compensazione delle spese della fase cautelare, in ragione della natura della decisione assunta.
Nota della Redazione
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