L’indennità risarcitoria per abuso paesaggistico è sanzione riparatoria non soggetta ad intrasmissibilità e prescrizione (TAR Puglia n. 208 del 13.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’indennità risarcitoria prevista dall’art. 167, comma quarto, d.lgs. n. 42/2004 per le opere abusive in zona sottoposta a vincolo paesaggistico costituisce una sanzione riparatoria alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, non una sanzione pecuniaria punitiva. Ne consegue che la relativa pretesa non è soggetta al principio di personalità e intrasmissibilità di cui all’art. 7 l. n. 689/1981, né alla prescrizione quinquennale dell’art. 28 l. n. 689/1981, potendo essere legittimamente azionata nei confronti dell’avente causa del responsabile dell’abuso e sino a quando non sia operata la rimessione in pristino o il pagamento dell’indennità.

Il Fatto

La proprietaria di un immobile in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, acquisito per compravendita nel 2015, riceveva dal Comune la richiesta di pagamento della somma di € 1.717,93, ai sensi dell’art. 167 d.lgs. n. 42/2004, quale indennità risarcitoria per opere abusive realizzate dal proprio dante causa e successivamente legittimate da una concessione edilizia in sanatoria del 2014.

La ricorrente impugnava la determinazione deducendo due motivi: l’illegittimità della comminazione nei propri confronti, non essendo autrice degli abusi — con conseguente applicabilità del principio di intrasmissibilità della sanzione ex art. 7 l. n. 689/1981 — e l’avvenuta prescrizione quinquennale della pretesa, decorrente dal rilascio della concessione in sanatoria. Il Comune non si costituiva in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha esaminato congiuntamente le due censure, entrambe fondate sull’applicabilità della disciplina sanzionatoria della l. n. 689/1981 alla pretesa azionata dall’amministrazione. Il Collegio ha rilevato che, pur essendo esistito un precedente orientamento favorevole all’applicazione di tale disciplina, la giurisprudenza è oggi consolidata nel senso della natura non punitiva della sanzione paesaggistica.

L’indennità di cui all’art. 167, comma quarto, d.lgs. n. 42/2004 è stata qualificata come sanzione riparatoria alternativa al ripristino dello stato dei luoghi. Da tale natura il Tribunale ha tratto due conseguenze decisive: la sottrazione al principio della responsabilità personale dell’autore della violazione di cui all’art. 7 l. n. 689/1981 e la non assoggettabilità alla prescrizione quinquennale di cui all’art. 28 della medesima legge.

Quanto al primo profilo, la giurisprudenza richiamata — tra cui Cons. Stato, Sez. VII, n. 4946 del 2024 e Cons. Stato, Sez. VI, n. 1158 del 2023 — ha chiarito che, in generale per le sanzioni pecuniarie in materia edilizia, l’assenza di carattere punitivo esclude l’operatività del principio di intrasmissibilità. Quanto al secondo profilo, l’illecito paesaggistico è stato considerato permanente: il potere sanzionatorio non si prescrive e permane fintanto che non sia operata la rimessione in pristino o il pagamento dell’indennità.

La domanda, volta ad affermare l’intrasmissibilità dell’obbligazione sanzionatoria al successore a titolo particolare e la prescrizione della pretesa, è stata pertanto ritenuta infondata. Nessuna statuizione è stata assunta sulle spese di lite, in ragione della mancata costituzione dell’amministrazione resistente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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