I requisiti uditivi nel concorso per Vigile del Fuoco: esclusione legittima (TAR Lazio n. 7575 del 27.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La verifica del requisito della capacità uditiva per l’accesso al concorso per Vigile del Fuoco si fonda sulla soglia audiometrica fissata dall’art. 1, comma 1, lett. f), D.M. n. 166/2019, che non ammette l’uso di protesi acustiche. L’accertamento compiuto dalla Commissione medica concorsuale, confermato in sede di verificazione dalla Commissione Sanitaria di Appello, non può essere superato da una certificazione medica prodotta dal candidato. La contestazione delle modalità di esecuzione dell’esame audiometrico deve essere specifica e offrire un principio di prova dell’errore, non potendo risolversi in una generica censura.

Il Fatto

Il ricorrente aveva partecipato al concorso pubblico, per titoli ed esami, a 250 posti per la qualifica di Vigile del Fuoco, bandito con decreto del Capo del Dipartimento n. 676 del 18/10/2016. Al termine dell’accertamento dei requisiti psico-fisici, la Commissione medica, con verbale del 14/12/2022, lo aveva dichiarato inidoneo per il superamento delle soglie audiometriche previste dal D.M. 4/11/2019 n. 166, art. 1, comma 1, lett. f). Con il provvedimento impugnato, il Ministero dell’Interno aveva disposto l’esclusione dal concorso.

Il ricorrente aveva impugnato il decreto, deducendo la violazione della norma richiamata e l’eccesso di potere per travisamento, erronea valutazione dei fatti e difetto di istruttoria. A suo dire, una certificazione medica attestava l’idoneità uditiva, mentre la misurazione eseguita dalla Commissione sarebbe stata frutto di un errore. Il TAR, dopo aver disposto l’acquisizione del verbale della Commissione medica, aveva ordinato una verificazione, onerandone la Commissione Sanitaria di Appello, che aveva sottoposto a nuova visita il candidato confermando il giudizio di non compatibilità.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo la censura infondata alla luce della norma applicata. L’art. 1, comma 1, lett. f), D.M. n. 166/2019 richiede, quale requisito di idoneità fisica, una soglia audiometrica non superiore a 25 decibel, calcolata come media delle frequenze 500-1000-2000-3000 Hz, e non superiore a 45 decibel sulle frequenze di 4000-6000-8000 Hz, con esclusione delle protesi acustiche.

Il Collegio ha accertato che il ricorrente superava la soglia per entrambe le orecchie, in modo significativo per l’orecchio sinistro alle frequenze di 4000 e 6000 Hz. Tale esito risultava attestato sia dal verbale della Commissione medica concorsuale, sia, con maggior dettaglio, dal successivo accertamento svolto dalla Commissione nominata per la verificazione.

Il TAR ha quindi osservato che la certificazione medica prodotta dal ricorrente non poteva prevalere sull’esito di due distinti accertamenti compiuti da organi sanitari qualificati. Quanto alla contestazione delle modalità di svolgimento dell’esame, il Tribunale ha chiarito che l’audiometria per via aerea è un test di routine e che le doglianze formulate apparivano generiche, prive di un principio di prova circa la non corretta esecuzione della prova.

Il Tribunale ha conseguentemente escluso le dedotte figure sintomatiche dell’eccesso di potere e la violazione della norma, respingendo il ricorso. La peculiarità della vicenda ha giustificato la compensazione delle spese di giudizio, mentre il compenso per il verificatore, nella misura di € 500,00, è stato posto definitivamente a carico del ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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