Cessazione della materia del contendere per revoca in corso di causa (TAR Lombardia n. 222 del 16.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La revoca in corso di causa del provvedimento impugnato, disposta dall’amministrazione che lo aveva adottato, determina la cessazione della materia del contendere, con conseguente definizione del giudizio senza esame del merito dei motivi. L’accertamento del venir meno dell’interesse alla decisione si fonda sulla sopravvenuta eliminazione dell’atto oggetto di impugnazione e sulla dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla pronuncia. Non residua spazio per un giudizio di legittimità sull’atto revocato, né per una pronuncia caducatoria, essendo venuto meno il suo oggetto. Le spese di lite possono essere compensate per giusti motivi, valutata la condotta processuale delle parti.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di un’abitazione con annesso garage e ripostiglio, impugnavano l’ordinanza di ripristino di opere abusive adottata dal Comune, la successiva nota con cui l’amministrazione respingeva l’istanza di annullamento in autotutela e il provvedimento di sospensione del permesso di costruire presentato per eseguire gli adeguamenti richiesti. A monte vi era un sopralluogo comunale, eseguito a seguito di un esposto del confinante, che aveva accertato l’assenza di titoli autorizzativi, la presenza di un locale esterno con copertura in amianto e l’installazione di una caldaia in locale autorimessa in contrasto con la normativa antincendio.

Nel corso del giudizio, pochi giorni prima dell’udienza, i ricorrenti dichiaravano di rinunciare al ricorso per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, avendo il Comune revocato il provvedimento impugnato. Né il Comune né il controinteressato si costituivano.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende atto della revoca del provvedimento impugnato intervenuta in corso di causa e della conseguente dichiarazione della parte ricorrente. Il thema decidendum si è così svuotato: l’atto che si assumeva illegittimo è stato eliminato dal suo stesso autore, con effetto retroattivo sulla situazione giuridica dedotta in giudizio.

La sopravvenuta cessazione della materia del contendere costituisce istituto processuale che definisce il giudizio in rito, senza pronuncia sul merito dei motivi di ricorso. La pronuncia si limita a constatare il venir meno dell’interesse alla decisione, che è condizione dell’azione e che, una volta cessata, preclude l’esame delle censure.

Il Collegio applica il principio senza svolgere alcun sindacato sulla legittimità dell’atto revocato né sui tre motivi articolati dai ricorrenti. La scelta è coerente con la natura della revoca quale atto di autotutela che elimina l’oggetto del contendere, rendendo impossibile una pronuncia caducatoria ormai priva di utilità.

Quanto alle spese di lite, il Tribunale le compensa integralmente tra le parti per giusti motivi, valorizzando la condotta processuale complessiva e la sopravvenienza che ha definito la controversia. La sentenza è dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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