Carta docente, ottemperanza al giudicato e penalità di mora (TAR Campania n. 2436 del 17.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la sussistenza del giudicato e l’inutile decorso del termine di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, integrano i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm. e impongono l’ordine di puntuale esecuzione del titolo azionato. La penalità di mora, prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., ha funzione sollecitatoria e non risarcitoria e decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza, non da un momento anteriore. La misura si parametra sull’interesse legale sulla somma individuata nel titolo e cessa con l’insediamento del Commissario ad acta o con il soddisfo, se anteriore.
Il Fatto
La ricorrente ha agito in ottemperanza al giudicato costituito dalla sentenza n. 5354/2023 del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro. Con quella pronuncia il giudice del lavoro ha riconosciuto il diritto al beneficio economico annuo di Euro 500,00 per la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, di cui ai commi da 121 a 124 della l. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, condannando il Ministero alla relativa attivazione per un importo di Euro 2.000,00.
La sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata. L’Amministrazione non ha dato esecuzione. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo anche la fissazione della somma dovuta per ogni violazione o ritardo successivo, con statuizione costituente titolo esecutivo ai sensi della lett. e) del comma 4 dell’art. 114 cod. proc. amm.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., con particolare riguardo al passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato da apposita certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.
Su questa base il ricorso è stato accolto e ordinato all’Amministrazione di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, alla puntuale e integrale esecuzione del dispositivo del titolo azionato. Il termine è funzionale a garantire effettività alla tutela già riconosciuta dal giudice del lavoro.
Il Tribunale ha ritenuto sussistenti anche i presupposti per la penalità di mora, non essendo emerse valide ragioni ostative. Il parametro è stato individuato nell’interesse legale, secondo le modifiche introdotte dalla legge di stabilità per il 2016, applicato sulla somma sopra individuata.
Sul decorso delle astreintes il Collegio ha precisato che, alla stregua del nuovo testo dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., la misura decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e non da un momento anteriore, in coerenza con la funzione sollecitatoria e non risarcitoria. La penalità cessa all’atto dell’eventuale insediamento del Commissario ad acta o al giorno del soddisfo, se anteriore.
Per il caso di ulteriore inottemperanza è stato nominato Commissario ad acta il Dirigente della competente Direzione generale, con facoltà di delega, chiamato ad agire su istanza della ricorrente entro ulteriori sessanta giorni e con spese a carico dell’Amministrazione inadempiente. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono distratte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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