Responsabilità da cose in custodia: basta la colpa della vittima, anche non eccezionale, a elidere il nesso causale (Cass. 17628/2026)
Corte di Cassazione, Sez. III civile, ordinanza n. 17628 del 3 giugno 2026 (R.G.N. 4744/2023) — Presidente Franco De Stefano, Relatore Cristiano Valle.
Il principio di diritto
In tema di responsabilità per cosa in custodia (art. 2051 c.c.), è sufficiente a elidere il nesso causale tra la cosa custodita e l’evento dannoso la colpa della persona lesa; non si richiede che la sua condotta si presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile. Quando la condotta colposa del danneggiato costituisce l’unica causa del danno, il custode va esente da responsabilità.
Il fatto
Una visitatrice, mentre visitava una tomba in una necropoli etrusca, era caduta in una fossa all’interno del monumento, riportando la frattura del malleolo tibiale e del perone. Ha agito contro il Ministero, custode del bene, per il risarcimento dei danni. Il Tribunale e la Corte d’appello di Roma hanno rigettato la domanda. La danneggiata ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.
La motivazione
Sul primo motivo, la Corte ha escluso il vizio di motivazione apparente: la sentenza d’appello, pur ripercorrendo il percorso del Tribunale, contiene un’autonoma elaborazione dei fatti, ampia e superiore al minimo costituzionale; la motivazione per relationem è ammissibile quando vi sia un autonomo esame critico dei motivi (Cass. Sez. Un. n. 8053 del 2014; Cass. n. 21443 del 2022).
Sul secondo motivo, il cuore della decisione, la Corte ha ribadito che, in tema di responsabilità per cosa in custodia, è sufficiente a elidere il nesso causale la colpa della persona lesa, senza che la sua condotta debba presentarsi anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile, così superando alcune isolate pronunce di segno diverso (Cass. n. 25837 del 2017 e n. 26524 del 2020) e in continuità con l’indirizzo consolidato (Cass. n. 2376 del 2024). Nel caso, lo stato dei luoghi — illuminazione quantomeno filtrante, fossa ridossata al muro e parte del complesso monumentale, avvisi circa la necessità di seguire il percorso prestabilito — deponeva per la colpa della visitatrice, individuata dalla Corte d’appello, che ha escluso una colpa anche solo concorrente della pubblica amministrazione.
Il terzo motivo, relativo all’art. 1227 c.c., è stato dichiarato inammissibile: la valutazione sull’esclusività della colpa del leso è un tipico apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità se privo di vizi logici o giuridici rilevanti ex art. 360, n. 5, c.p.c. La nota dell’Amministrazione che aveva prospettato un risarcimento nella misura del 50% esprimeva soltanto una volontà conciliativa, non un’ammissione di colpa concorrente.
La Corte ha perciò rigettato il ricorso, con condanna della ricorrente alle spese.
Implicazioni pratiche
Chi frequenta un luogo — anche un sito archeologico dalle caratteristiche strutturali peculiari — deve adottare la cautela esigibile in relazione allo stato dei luoghi: se la caduta è dovuta alla sua sola disattenzione, il custode non risponde. Per invocare l’art. 2051 c.c. non basta l’esistenza del pericolo; e, sul versante opposto, la colpa della vittima interrompe il nesso causale quando ne è causa esclusiva, senza bisogno che la sua condotta sia eccezionale o imprevedibile.
Provvedimento integrale: scarica il PDF