Rinuncia al ricorso e inammissibilità del motivo per difetto di specificità (Cass. civ. Sez. III n. 5650 del 03.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia agli atti del giudizio di cassazione, ritualmente accettata dalla controparte, determina l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ., con compensazione delle spese tra le parti che vi hanno dato causa. Il ricorso per cassazione che, nel denunciare la mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 cod. proc. civ., non specifichi la domanda proposta in primo grado nei confronti di una determinata parte, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi, non potendo la carenza essere colmata dalla memoria difensiva depositata per l’adunanza camerale. La statuizione di inammissibilità dell’impugnazione integra i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, con conseguente obbligo di versamento del contributo unificato raddoppiato.

Il Fatto

La società ricorrente, titolare di un immobile adibito ad hotel, aveva stipulato nel 1999 un contratto di mutuo con un istituto di credito. Quest’ultimo aveva promosso esecuzione immobiliare e, in un momento successivo, aveva ceduto il proprio credito a una società veicolo nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione. L’immobile era stato rilasciato con la forza pubblica e venduto nel corso della procedura esecutiva.

La società aveva convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Milano la cessionaria e il relativo servicer, chiedendo il risarcimento dei danni per oltre ventisette milioni di euro. Il Tribunale aveva respinto le domande. La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 2815 del 2021, aveva dichiarato l’estinzione per rinuncia agli atti del giudizio di appello limitatamente a una delle parti convenute, con passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.

La Motivazione della Corte

La ricorrente aveva prospettato un unico motivo, deducendo la nullità del procedimento ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. e l’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., in relazione all’art. 112 cod. proc. civ., per la mancata pronuncia sulla domanda svolta nei confronti del servicer.

La Corte ha rilevato che il ricorso difettava di qualsiasi specificazione in ordine alla domanda proposta in primo grado verso tale parte. Nel ricorso introduttivo del giudizio di legittimità compariva solo un generico riferimento alla responsabilità solidale del servicer, privo di specificità. Soltanto nella memoria depositata per l’adunanza camerale la posizione di detta parte risultava delineata con maggiore chiarezza.

La Corte ha inoltre osservato che la sentenza d’appello non risultava impugnata nella parte in cui dichiarava il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, che aveva sancito il rigetto della domanda anche nei confronti del servicer. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile verso tale parte.

Quanto alla società cessionaria in liquidazione, la Corte ha rilevato che il ricorso le era stato notificato, ma non conteneva alcuna censura avverso la sentenza impugnata nei suoi confronti, come ammesso dalla stessa ricorrente nella memoria. Nulla è stato quindi statuito sulle spese verso le parti che non avevano svolto attività difensiva in sede di legittimità.

La ricorrente principale ha poi depositato atto di rinuncia al ricorso nei confronti della ricorrente incidentale, con rituale accettazione e contestuale rinuncia di quest’ultima al proprio ricorso incidentale. Ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ., la Corte ha dichiarato l’estinzione del giudizio di cassazione, con compensazione delle spese ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. Verso la controricorrente, che nelle fasi di merito aveva svolto intervento adesivo dipendente ex art. 105, comma secondo, cod. proc. civ., la Corte ha disposto la compensazione delle spese in considerazione dell’assenza di domande e censure nei suoi confronti. La statuizione di inammissibilità dell’impugnazione ha infine comportato l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ulteriore ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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