Improcedibile il ricorso se non si deposita la sentenza notificata (Cass. civ. Sez. III n. 6112 del 07.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazione del provvedimento impugnato ad opera della parte, ove il ricorrente abbia dichiarato nel ricorso che la sentenza gli è stata notificata, sorge in capo a lui l’onere di depositare, unitamente al ricorso o nei modi di cui all’art. 372, comma 2, cod. proc. civ., la copia autentica della sentenza munita della relata di notificazione entro il termine dell’art. 369, comma 1, cod. proc. civ. La dichiarazione di avvenuta notificazione costituisce manifestazione di autoresponsabilità della parte, che la impegna a subire le conseguenze di quanto affermato. La mancata osservanza dell’onere di deposito comporta l’improcedibilità del ricorso, senza che sia possibile recuperare all’omissione mediante la produzione successiva e tardiva ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., salvo che la notificazione del ricorso risulti effettuata prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato.
Il Fatto
Alcuni soggetti convennero in giudizio, davanti al Tribunale, una banca e il Ministero delle politiche agricole, chiedendo che fosse dichiarato il diritto di una cooperativa a beneficiare dell’accollo regolato dall’art. 1-bis della legge 19 luglio 1993, n. 237. Nel corso del giudizio furono chiamati in causa i commissari liquidatori della cooperativa. Il Tribunale rigettò la domanda verso il Ministero e dichiarò responsabili i commissari per l’errata compilazione della richiesta di accollo. La Corte d’appello riformò la decisione, riconoscendo il diritto all’accollo; la sentenza fu poi cassata con una precedente ordinanza della Suprema Corte.
Riassunto il giudizio in sede di rinvio, la Corte d’appello riconobbe che la condanna a carico di uno dei commissari era ormai irrevocabile, poiché solo un altro commissario aveva ritualmente appellato la sentenza di primo grado. Contro tale pronuncia il commissario ha proposto ricorso per cassazione; i controricorrenti hanno resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è stato ritenuto improcedibile con una proposta di definizione anticipata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. Il ricorrente ha chiesto la decisione collegiale, ma non si è misurato con le ragioni della proposta.
La Corte richiama il consolidato insegnamento di legittimità: in tema di notificazione del provvedimento impugnato, assumono rilievo le allegazioni delle parti. Se il ricorrente non allega che la sentenza gli è stata notificata, si applica il termine lungo dell’art. 327 cod. proc. civ.; se invece dichiara, espressamente o implicitamente, che la sentenza gli è stata notificata, opera il termine breve dell’art. 325 cod. proc. civ., con onere di depositare copia autentica munita di relata nel termine dell’art. 369 cod. proc. civ.
Il Collegio richiama anche la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 21349 del 2022: la dichiarazione di avvenuta notificazione attesta un fatto processuale ed è manifestazione di autoresponsabilità della parte, che non può recuperare all’omissione del deposito mediante la produzione tardiva ex art. 372 cod. proc. civ.
Nel caso di specie, il ricorrente ha dichiarato l’avvenuta notificazione della sentenza d’appello, ma ha omesso di depositare tempestivamente la copia notificata. La Corte esclude che il ricorso possa ritenersi tempestivo assumendo come dies a quo la pubblicazione della sentenza, avvenuta in data anteriore alla notificazione del ricorso. Non ricorre, inoltre, l’ipotesi in cui la relata sia prodotta dal controricorrente o presente nel fascicolo d’ufficio.
La Corte rileva incidentalmente che il ricorso è sostanzialmente incomprensibile e costruito come riproposizione dei motivi di appello, con censure di merito riferite a presunti vizi della sentenza di primo grado, prive di riferimenti alla sentenza d’appello. Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile, con condanna del ricorrente alle spese, al pagamento di un’ulteriore somma ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. e al versamento in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.