Buono pasto nel pubblico impiego: spetta al lavoratore in turno oltre le sei ore, a prescindere dalla mensa (Cass. 17462/2026)

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza n. 17462 del 2 giugno 2026 (R.G.N. 15021/2025) — Presidente Irene Tricomi, Relatore Guglielmo Garri.

Il principio di diritto

In tema di pubblico impiego privatizzato, l’attribuzione del buono pasto — agevolazione di carattere assistenziale diretta a conciliare le esigenze del servizio con quelle quotidiane del dipendente, per garantirne il benessere fisico necessario a proseguire l’attività lavorativa — è condizionata all’effettuazione di una pausa pranzo, che a sua volta presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto a un intervallo non lavorato. Il diritto spetta a prescindere dalla natura turnista o meno dell’orario.

Il fatto

Un infermiere in servizio ospedaliero aveva ottenuto dal Tribunale il riconoscimento del diritto al buono pasto per ogni turno eccedente le sei ore, non potendo accedere alla mensa — chiusa nel turno serale e non fruibile negli altri turni per esigenze di servizio — con condanna dell’azienda sanitaria al risarcimento del danno per aver dovuto provvedere a proprie spese al pasto. La Corte d’appello di Roma aveva confermato. L’azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, deducendo la falsa applicazione della disciplina legislativa e contrattuale e l’erronea valutazione della documentazione sulla concreta fruibilità della mensa.

La motivazione

La Corte ha trattato congiuntamente i motivi, ritenendoli infondati alla stregua dell’orientamento consolidato (Cass. n. 22478 del 2024; n. 32113 del 2022; n. 5547 del 2021): il buono pasto è condizionato all’effettuazione di una pausa che presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto a un intervallo non lavorato. La Corte d’appello aveva correttamente interpretato l’art. 29 del contratto integrativo, collegando il diritto alla mensa alla fruizione di un intervallo di lavoro oltre le sei ore, a prescindere dalla natura turnista o meno dell’orario, come previsto anche in sede legislativa.

La Corte ha perciò rigettato il ricorso, confermando il riconoscimento del ticket mensa per i turni eccedenti le sei ore e la conseguente condanna del datore al risarcimento del danno (in linea con Cass. n. 25525 del 2025; n. 16938 del 2025; n. 21690 del 2024), con condanna dell’azienda alle spese.

Implicazioni pratiche

Nel pubblico impiego privatizzato, il dipendente — anche turnista — che presti almeno sei ore di lavoro con diritto a un intervallo matura il diritto al buono pasto, indipendentemente dal fatto che la mensa sia in concreto accessibile o che l’orario cada nelle fasce tipiche del pranzo; se non può fruire del servizio mensa, ha diritto al buono sostitutivo o al risarcimento del costo sostenuto. Per l’amministrazione, l’organizzazione a turni non esclude il beneficio, che resta ancorato al superamento delle sei ore con intervallo non lavorato.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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