Società a ristretta base: la presunzione di utili extracontabili ai soci resta valida, l’art. 7 c.5-bis non inverte l’onere (Cass. trib. 17689/2026)

Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, ordinanza n. 17689 del 3 giugno 2026 (R.G.N. 13831/2025) — Presidente Andreina Giudicepietro, Relatore Andrea Antonio Salemme.

Il principio di diritto

“In tema di distribuzione degli utili extracontabili ai soci di società a ristretta base partecipativa, le regole sul riparto dell’onere della prova non risultano mutate per effetto dell’art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo introdotto dall’art. 6 della l. n. 130 del 2022, che non comporta alcuna inversione della normale ripartizione del suddetto onere, né preclude il ricorso alle presunzioni semplici, ex artt. 2727 e ss. c.c., trattandosi, comunque, di norma destinata a valere solo per i giudizi instaurati successivamente all’entrata in vigore (e, ciòè al 16 settembre 2022), operando, in difetto di norme transitorie, la regola generale dell’art. 11 delle preleggi.”

Principio consolidato richiamato e ribadito dalla Corte (Cass. n. 18764/2024).

Il fatto

A una socia (al 40%) di una s.r.l. a ristretta base era notificato un avviso di accertamento IRPEF per il 2015, in conseguenza della partecipazione: l’Agenzia aveva accertato in capo alla società un maggior reddito per il coinvolgimento in operazioni inesistenti — costi da fatture ritenute in parte fittizie — e imputava pro quota alla socia gli utili extracontabili presunti. Impugnati gli avvisi, societario e personale, i ricorsi erano respinti nei gradi di merito. La socia ricorreva per cassazione con un unico motivo, limitato alla distribuzione degli utili extracontabili, sostenendo che l’art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. 546/1992 imponesse all’Amministrazione una prova più rigorosa delle mere presunzioni.

La motivazione

Il motivo è manifestamente infondato. È legittima la presunzione di attribuzione pro quota ai soci degli utili extra bilancio prodotti da società di capitali a ristretta base azionaria, fondata sull’art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. 600/1973: la ristrettezza dell’assetto implica un vincolo di solidarietà e reciproco controllo dei soci, con inversione dell’onere della prova a loro carico, salva la prova che i maggiori ricavi non siano stati distribuiti ma accantonati o reinvestiti. Non opera il divieto di doppia presunzione, potendo il fatto noto accertato in via presuntiva fondare un’ulteriore presunzione. L’accertata esposizione di costi fittizi da parte della società a ristretta base è di per sé sufficiente a presumere un maggior reddito imponibile pari ai costi fittizi, senza che l’Amministrazione debba dimostrare la concreta distribuzione ai soci. Soprattutto, l’art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. 546/1992 (l. 130/2022) non muta il riparto dell’onere della prova né preclude le presunzioni semplici, e comunque si applica solo ai giudizi instaurati dopo il 16 settembre 2022. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, per aver insistito dopo la proposta di definizione anticipata.

Implicazioni pratiche

Per i soci di società di capitali a ristretta base partecipativa la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili resta pienamente operante: accertato in capo alla società un maggior reddito (anche solo per costi fittizi), l’Ufficio può imputarlo pro quota ai soci senza ulteriore prova della concreta distribuzione. La riforma dell’onere della prova nel processo tributario (art. 7, comma 5-bis) non ha cambiato questo quadro: non inverte l’onere, non vieta le presunzioni semplici e si applica solo ai giudizi avviati dal 16 settembre 2022. La difesa del socio deve puntare sulla prova contraria concreta — l’accantonamento o il reinvestimento dei maggiori ricavi — non sulla generica insufficienza delle presunzioni. Attenzione, infine, al rischio di condanne aggravate (art. 96, comma 3, c.p.c. e Cassa delle ammende) quando si insiste su un ricorso manifestamente infondato dopo la proposta di definizione anticipata ex art. 380-bis c.p.c. Esito: ricorso rigettato.

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