Sopravvenuto difetto di interesse e improcedibilità del ricorso (TAR Puglia, sez. I, n. 178 del 10.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione della parte ricorrente di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, resa nel corso del giudizio, determina l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Il Collegio non può che prenderne atto, senza addentrarsi nel merito della controversia, dichiarando l’estinzione del giudizio. La natura formale della pronuncia, che non incide sulla fondatezza delle pretese sostanziali, giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti, anche in assenza di accordo tra le stesse, quando ricorrano giusti motivi.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato innanzi al TAR Puglia, Sezione di Lecce, la Determinazione con cui il Comune di Gallipoli ha chiuso il procedimento relativo all’istituzione di aree per parcheggi temporanei a pagamento per l’anno 2020, nonché la delibera di giunta comunale richiamata in tale atto, chiedendone l’annullamento. Il Comune si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.

La Motivazione del Tribunale

Il Collegio ha dato atto che la società ricorrente, con memoria depositata nella fase antecedente all’udienza pubblica, ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, chiedendo la compensazione delle spese di lite.

Richiamando il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, ivi incluso Cons. Stato, Sez. IV, 21 maggio 2024, n. 4488, il Tribunale ha ritenuto di dover prendere atto di tale dichiarazione, pronunciando l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La declaratoria consegue alla cessazione dell’interesse strumentale alla definizione del giudizio, atteso che la parte ha espressamente manifestato di non avere più utilità alcuna dalla decisione.

Quanto alle spese, il Collegio ne ha disposto la compensazione integrale, conformemente alla richiesta della parte ricorrente e in ragione della natura formale della decisione, che non definisce il merito della controversia ma si limita a rilevare il venire meno dell’interesse alla sua trattazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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