Declassamento di infermità senza motivazione: annullamento per illogicità e contraddittorietà (TAR Puglia n. 694 del 08.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il declassamento di un’infermità già riconosciuta dipendente da causa di servizio, disposto in sede di nuovo accertamento medico-legale, deve essere sorretto da una motivazione esauriente che dia conto delle ragioni del diverso giudizio. La revisione dell’ascrizione tabellare non può fondarsi su valutazioni apodittiche o su una motivazione integrazione postuma, ma deve basarsi su emergenze obiettive, emerse da pertinenti accertamenti clinici e strumentali, che depongano per un miglioramento del quadro anatomo-funzionale. È illegittimo, per eccesso di potere per travisamento e illogicità manifesta, il verbale che declassa la patologia quando il precedente accertamento ne aveva accertato la stabilizzazione.

Il Fatto

Il ricorrente, già appartenente alle forze armate, aveva ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di un’infermità, ascritta ad una determinata categoria della tabella di cui al D.P.R. 834/81, con concessione del relativo equo indennizzo. In un successivo accertamento, finalizzato alla concessione della pensione privilegiata ordinaria, la Commissione medica ospedaliera declassava l’infermità ad una categoria di compenso inferiore rispetto a quella già indennizzata. Avverso tale verbale il militare proponeva ricorso, deducendo vizi di eccesso di potere per travisamento, carenza motivazionale e contraddittorietà con il precedente giudizio che aveva acclarato la stabilità della patologia.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia, pur richiamando i limiti del sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica medico-legale, afferma che non può essere elusa l’esigenza di una motivazione esauriente. Tale motivazione deve dar conto delle ragioni per cui una patologia viene ricondotta ad una tabella piuttosto che ad un’altra, soprattutto quando ciò comporta un declassamento rispetto ad un precedente accertamento.

La Corte rileva che il nuovo giudizio deve fondarsi su emergenze che dimostrino obiettivamente un miglioramento del quadro clinico e anatomo-funzionale, evidenziato da pertinenti accertamenti. Nel caso di specie, il precedente verbale aveva espressamente accertato che l’infermità era stabilizzata; una patologia stabilizzata è, per definizione, insuscettibile sia di aggravamenti sia di miglioramenti.

Di conseguenza, il TAR ritiene palese che non possa accogliersi né ritenersi sufficiente la motivazione contenuta nella nota depositata dalla difesa dell’Amministrazione. Tale nota, redatta successivamente al verbale impugnato, risulta essere una motivazione postuma e dal contenuto sostanzialmente apodittico, non idonea a sanare il vizio di carenza motivazionale.

Alla luce di tali rilievi, il ricorso viene accolto e l’atto impugnato annullato, con condanna dell’Amministrazione alla refusione delle spese processuali in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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