Proroga della verificazione e principio di effettività della tutela cautelare (TAR Puglia n. 188 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di tutela giurisdizionale avverso i provvedimenti repressivi dell’attività edilizia, l’istituto della verificazione, disciplinato dall’art. 66 cod. proc. amm., è finalizzato ad acquisire elementi tecnici indispensabili per la decisione di merito. Il giudice amministrativo può accogliere l’istanza di proroga del termine per l’espletamento della verificazione allorché le attività peritali siano state impedite da cause oggettive come il sequestro dei luoghi, purché sussista l’interesse della parte alla stabilizzazione della situazione cautelare e la pienezza del contraddittorio. In tale evenienza, la concessione di un nuovo termine deve contemperarsi con la necessità di assicurare la definizione del giudizio in tempi ragionevoli, confermando l’udienza di trattazione del merito già calendarizzata.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato l’ordinanza di demolizione n. 340 del 23 luglio 2025, emessa dal Comune di Fasano in relazione a opere edilizie ritenute abusive, unitamente agli atti presupposti della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce e del Comando Carabinieri – Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Bari. La controversia ha ad oggetto la conformità delle opere eseguite rispetto al Provvedimento Autorizzativo Unico n. 11/2024 e all’Autorizzazione Paesaggistica n. 25/2023, nonché la presenza di beni o stratigrafie di interesse archeologico nell’area di intervento. Con ordinanza n. 538/2025 del 19 novembre 2025, il Tribunale ha disposto una verificazione tecnica, incaricando il Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e del Territorio del Politecnico di Bari, con facoltà di delega e nomina di un ausiliario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato l’istanza di proroga avanzata dal verificatore delegato, il quale ha rappresentato che le attività di accertamento sono state sospese per effetto del sequestro dei luoghi, disposto dall’autorità giudiziaria penale, e sono state riavviate solo a seguito dell’autorizzazione all’accesso rilasciata dalla Procura della Repubblica di Brindisi in data 15 gennaio 2026. Tali circostanze hanno reso oggettivamente impossibile il rispetto dei termini originariamente fissati per l’espletamento dell’incarico.
Il Tribunale ha ritenuto di fare applicazione del principio di cui all’art. 66, comma 3, cod. proc. amm., secondo cui il giudice può disporre la proroga del termine per il deposito della relazione di verificazione ove ricorrano giustificati motivi. Nella specie, l’interruzione delle attività peritali per causa non imputabile al verificatore ha integrato un’ipotesi di giusto motivo di proroga, non risultando compromesso l’interesse alla sollecita definizione del giudizio.
Ha inoltre valorizzato la circostanza che la verificazione, nell’economia del giudizio, assume valenza centrale ai fini dell’accertamento dei presupposti di legittimità dell’ordinanza di demolizione, essendo rivolta ad appurare la corrispondenza delle opere ai titoli rilasciati e la sussistenza di interesse archeologico dell’area. La necessità di acquisire un completo quadro istruttorio ha pertanto indotto il Collegio a concedere termine fino al 15 aprile 2026 per il completamento dell’incarico peritale, lasciando immutata l’udienza pubblica di trattazione del merito già fissata per l’8 giugno 2026.
Il provvedimento si inserisce nella logica del giusto processo amministrativo, assicurando un ragionevole punto di equilibrio tra le esigenze istruttorie e la necessità di evitare dilazioni che possano pregiudicare l’effettività della tutela. La conferma dell’udienza pubblica, nonostante la concessione della proroga, denota l’intento di garantire la definizione del giudizio in tempi contenuti, compatibilmente con le esigenze di completezza dell’accertamento tecnico.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.