Risarcimento danno per mancata previdenza complementare forze di polizia: nessun obbligo di risultato (TAR Marche n. 1013 del 07.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata istituzione di forme pensionistiche complementari per il personale del comparto sicurezza e difesa non integra gli estremi della responsabilità risarcitoria della pubblica amministrazione. L’obbligo di avviare le procedure di negoziazione e concertazione è un’obbligazione di mezzi e non di risultato. L’eventuale inadempimento non è fonte di responsabilità per l’amministrazione che ne sia parte, trattandosi di procedura plurisoggettiva e collettiva, il cui esito dipende anche dal concerto con le rappresentanze sindacali e di categoria. In ogni caso, il danno lamentato dal singolo dipendente in servizio è generico, indeterminato e congetturale. Le decisioni del Comitato europeo dei diritti sociali non vincolano i giudici nazionali nell’interpretazione della Carta sociale europea.
Il Fatto
Alcuni dipendenti del Ministero dell’Interno, già appartenenti al Corpo forestale dello Stato e transitati nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, hanno adito il TAR Marche per ottenere il risarcimento del danno per la mancata istituzione di forme pensionistiche complementari. Essi sostenevano che, a seguito della riforma del sistema previdenziale obbligatorio, le amministrazioni erano comunque tenute ad avviare le procedure per la loro costituzione, assicurando così un trattamento integrativo. A loro avviso, la protratta inerzia aveva determinato un danno ingiusto, quantificabile nella mancata contribuzione datoriale e nella perdita dei connessi benefici fiscali.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha disatteso la domanda, delineando i due possibili titoli di responsabilità. Quanto alla responsabilità da inerzia, ha escluso che sussista un obbligo di provvedere nei confronti dei singoli dipendenti, nonché la colpa inescusabile dell’amministrazione, anche alla luce dell’infruttuosa tornata di concertazione prefigurata dalla legge. In relazione alla pretesa natura contrattuale dell’obbligo, ha precisato che l’obbligazione di avviare le procedure è di mezzi, non essendo previsto alcun obbligo di risultato. Inoltre, la norma prefigura un semplice “rimedio politico” in caso di mancato accordo.
La Corte ha poi sottolineato che l’eventuale obbligo configura un’obbligazione collettiva e plurisoggettiva che coinvolge una pluralità di soggetti (amministrazioni, Ministero dell’Economia e delle Finanze, rappresentanze sindacali e COCER), non essendo configurabile una corresponsabilità solo per alcuni dei soggetti obbligati e non essendo comunque provato che l’interesse sarebbe stato soddisfatto in caso di avvio della procedura.
In ogni caso, il Collegio ha rilevato l’assenza di un danno effettivo e attuale e la sua mancata dimostrazione, essendo i ricorrenti dipendenti in servizio e mancando ogni allegazione di dati retributivi e contabili per la quantificazione. Il riferimento al fondo “ESPERO” è stato ritenuto meramente ipotetico, data l’incertezza e l’aleatorietà dei rendimenti futuri dei fondi pensione.
Il Tribunale ha infine escluso che la decisione del Comitato europeo dei diritti sociali potesse condurre a conclusioni diverse, trattandosi di pronunce non vincolanti per il giudice nazionale nell’interpretazione della Carta sociale europea. Da tale decisione non possono trarsi argomenti per superare il consolidato orientamento sulla carenza di legittimazione attiva dei singoli, né per configurare la colpa dell’amministrazione, non essendo ravvisabile una responsabilità da illecito costituzionale del legislatore. Il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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