Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse dichiarato dal ricorrente (TAR Puglia n. 174 del 10.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse resa dalla parte ricorrente in prossimità dell’udienza di discussione determina la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c), cod. proc. amm., senza necessità di esame nel merito delle censure proposte. La pronuncia ha natura formale e non implica alcuna statuizione sulla fondatezza delle doglianze, sicché la compensazione delle spese di lite tra le parti costituisce l’assetto ordinario, conforme alla richiesta della stessa parte ricorrente.
Il Fatto
Una società esercente attività di azienda agricola ha impugnato dinanzi al TAR Puglia, sede di Lecce, la determinazione dirigenziale del Comune di Gallipoli avente ad oggetto l’autorizzazione per l’istituzione di aree per parcheggi temporanei a pagamento riferita all’anno 2020, nonché la deliberazione di giunta comunale richiamata nel provvedimento e ogni altro atto connesso. Il Comune intimato si è costituito in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso. Nelle more del giudizio, la società ricorrente ha depositato una memoria con la quale ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, richiedendo la compensazione delle spese di lite.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse formulata dalla parte ricorrente con memoria depositata nel gennaio 2026, richiamando il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui tale dichiarazione impone al giudice di dichiarare l’improcedibilità del ricorso. Il TAR ha pertanto applicato l’art. 35, co. 1, lett. c), cod. proc. amm., che disciplina l’ipotesi in cui, nel corso del giudizio, non sia più ravvisabile l’interesse alla decisione della controversia.
La pronuncia di improcedibilità assume natura formale, in quanto non accede all’esame delle censure svolte dalla ricorrente avverso i provvedimenti comunali: la scelta della parte di rinunciare alla prosecuzione del giudizio, determinata dal venir meno dell’utilità concreta che avrebbe potuto derivare dall’eventuale annullamento degli atti impugnati, rende superfluo qualsivoglia scrutinio nel merito delle questioni sollevate. Il Collegio ha quindi limitato la propria statuizione alla rilevazione processuale del difetto di interesse, conformemente al principio per cui il giudice deve dichiarare l’improcedibilità d’ufficio o su istanza di parte quando la situazione dedotta in giudizio risulti priva di attualità.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto la compensazione, recependo la richiesta formulata dalla società ricorrente e valorizzando la natura formale della decisione: l’assenza di una pronuncia nel merito e la circostanza che l’improcedibilità sia conseguita a una sopravvenienza intervenuta dopo la proposizione del ricorso giustificano, infatti, il superamento della regola della soccombenza virtuale.
Il giudice ha infine ordinato che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa, come prescritto dal codice del processo amministrativo per le pronunce rese nei confronti della pubblica amministrazione.
Nota della Redazione
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