Esclusione illegittima da selezione e risarcimento per perdita di chance (C.G.A.R.S. n. 1047 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La responsabilità dell’amministrazione per lesione di interesse legittimo ha natura extracontrattuale e segue il modello dell’art. 2043 c.c., con i suoi elementi costitutivi: fatto, danno ingiusto, colpa e nesso di causalità, da provare a cura del danneggiato ai sensi dell’art. 2697 c.c. L’annullamento giurisdizionale del provvedimento di esclusione da una selezione pubblica, fondato sull’inesistenza del requisito preteso dall’amministrazione, integra la condotta colposa dell’ente. Il danno patrimoniale consistente nella mancata percezione delle retribuzioni per l’attività che il candidato avrebbe svolto è provato dalla relazione tecnica di parte non contestata dalla controparte, che ne quantifica le voci secondo la contrattazione collettiva di settore.

Il Fatto

L’appellante aveva partecipato alla selezione indetta nel 2013 dalla Regione Siciliana per esperti in materia di politiche attive del lavoro e servizi per l’impiego, nell’ambito di un progetto affidato al CIAPI di Priolo. Il Centro per l’impiego di Agrigento la escluse dall’elenco degli idonei con provvedimento del 18 ottobre 2013, ritenendo non posseduto il requisito dell’iscrizione all’albo regionale degli operatori della formazione professionale. L’istanza di riesame del 28 ottobre 2013 ebbe esito negativo e il ricorso proposto al TAR Sicilia fu respinto con sentenza n. 3084 del 26 novembre 2014.

In appello il C.G.A., con la sentenza n. 768 del 22 agosto 2019, annullò l’esclusione, accertando che al momento dell’indizione della selezione l’albo regionale non era ancora istituito. La candidata propose quindi domanda risarcitoria, respinta dal TAR per difetto di prova del danno. Da qui l’appello, con cui l’interessata deduce il travisamento dei fatti e la provata quantificazione del pregiudizio patrimoniale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione della responsabilità da lesione di interesse legittimo secondo il modello dell’art. 2043 c.c. e ribadisce che il danneggiato deve provare fatto, danno ingiusto, elemento soggettivo e nesso di causalità ai sensi dell’art. 2697 c.c.

La sentenza di primo grado ha rigettato la domanda sul presupposto che la ricorrente non avesse dimostrato il pregiudizio. Il C.G.A. ritiene invece integrato ogni elemento della fattispecie. L’illegittimità del provvedimento è già accertata dalla pronuncia n. 768 del 2019, che ha escluso l’operatività del requisito dell’albo in forza dell’inapplicabilità ratione temporis delle artt. 13 e 14 l.r. n. 24/1976.

Quanto all’elemento soggettivo, la condotta dell’amministrazione è colposa: ha violato le previsioni del bando e la normativa di settore escludendo la candidata per la mancanza di un’iscrizione in un albo non ancora costituito. La condotta dell’appellante è stata invece diligente, avendo essa dapprima sollecitato l’autotutela e poi agito in giudizio, ottenendo l’ammissione con riserva in sede cautelare.

Sul danno, il C.G.A. valorizza la relazione tecnica dello studio incaricato, non contestata dall’amministrazione, che quantifica retribuzioni, tredicesima, ferie non godute, TFR e scatti secondo la contrattazione collettiva, per l’ipotesi di assunzione a tempo determinato di sei mesi. Il Collegio ravvisa nel mancato guadagno il danno emergente da riconoscere. Condanna quindi l’amministrazione al risarcimento, liquidato in euro 15.000,00 oltre interessi legali dalla pubblicazione, compensando le spese del grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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