Istruttoria su interesse a ricorrere e variante urbanistica sopravvenuta (TAR Lombardia n. 3499 del 01.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 63, comma 1, cod. proc. amm., può disporre un incombente istruttorio per acquisire una documentata relazione sullo stato del procedimento quando, in seguito all’adozione di una variante urbanistica in itinere, risulti necessario verificare se essa possa determinare la sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere. Tale verifica è strumentale a valutare la permanenza dell’interesse alla definizione della controversia e, ove emergano circostanze sopravvenute e dirimenti, l’eventuale cessazione della materia del contendere. L’incombente istruttorio è disposto in luogo della decisione immediata sull’istanza di rinvio presentata dalla parte ricorrente, in quanto la sua definizione è logicamente antecedente e necessaria per la corretta prosecuzione del giudizio.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato diversi atti del procedimento di variante generale al Piano di Governo del Territorio del Comune di Livigno, concernenti l’adozione e la successiva approvazione definitiva dello strumento urbanistico, nonché la riadozione parziale degli atti di variante. Con istanza depositata il 6 maggio 2026, la ricorrente ha chiesto il rinvio dell’udienza di discussione, rappresentando che la variante in itinere avrebbe potuto comportare l’inclusione dell’area della Vallaccia nei domini sciabili, ripristinando la classificazione già acquisita in passato. Tale circostanza avrebbe potuto determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del ricorso, rendendo opportuna una nuova valutazione della posizione sostanziale della ricorrente alla luce del sopravvenuto assetto pianificatorio.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale osserva che la prospettazione della ricorrente, ancorché formulata in via incidentale in sede di istanza di rinvio, incide sul presupposto processuale dell’interesse a ricorrere che deve permanere fino al momento della decisione. La circostanza che la variante in itinere possa includere l’area contesa nei domini sciabili, ripristinando la precedente classificazione, integra un elemento sopravvenuto che non può essere pretermesso dal giudice nella valutazione di definibilità del giudizio.

Pertanto, piuttosto che pronunciarsi immediatamente sull’istanza di rinvio, il Collegio ritiene necessario acquisire una documentata relazione sullo stato del procedimento e sull’interesse della ricorrente alla definizione della controversia, ai sensi dell’art. 63, comma 1, cod. proc. amm. Tale incombente istruttorio è funzionale ad accertare se l’evoluzione normativa medio tempore intervenuta abbia determinato una cessazione della materia del contendere, ovvero se permanga un interesse attuale e concreto alla decisione del merito.

L’ordinanza, pertanto, dispone l’acquisizione degli elementi istruttori richiesti, assegnando alle parti un termine di trenta giorni per l’ottemperanza, e demanda al Presidente della Sezione la fissazione dell’udienza di trattazione del merito, una volta completata l’istruttoria. La decisione sulla domanda cautelare e sull’istanza di rinvio resta conseguentemente assorbita e rimessa alla valutazione che seguirà all’esito degli incombenti disposti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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