Rinuncia al ricorso e improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Puglia n. 160 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di rinuncia al ricorso, ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm., costituisce argomento di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa, consentendo al giudice di pronunciare l’improcedibilità del ricorso senza necessità di esaminare i motivi di doglianza nel merito. La declaratoria di improcedibilità postula il venir meno dell’interesse strumentale alla decisione, il cui onere di allegazione grava sulla parte ricorrente. In presenza di tale evenienza, la soccombenza virtuale non è configurabile e le spese di lite possono essere compensate.
Il Fatto
La vicenda trae origine da un’ordinanza comunale con la quale era stata disposta l’immediata messa in sicurezza di un setto murario e la demolizione di opere realizzate in assenza di titolo abilitativo, consistenti nell’apertura ad arco su una parete prospiciente uno scoperto di pertinenza di un locale commerciale. A fondamento del provvedimento repressivo, il Comune aveva richiamato la difformità degli elaborati grafici allegati alla domanda di accertamento di conformità presentata dalla parte ricorrente ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001. Avverso l’ordinanza e i successivi dinieghi di accertamento di conformità, la parte ricorrente aveva proposto ricorso dinanzi al TAR, articolando due motivi di diritto e chiedendo la sospensione cautelare degli atti impugnati.
L’istanza cautelare veniva respinta con ordinanza del 15 gennaio 2021. A distanza di circa cinque anni, la parte ricorrente depositava un atto di rinuncia al ricorso, motivato dalla sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
La Motivazione della Corte
Il collegio ha preliminarmente scrutinato la portata dell’atto di rinuncia depositato dalla parte ricorrente, rilevando che esso non richiede l’osservanza di particolari formalità per produrre effetti processuali. L’art. 84, comma 4, cod. proc. amm. attribuisce al giudice il potere di desumere dall’atto di rinuncia argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione, anche prescindendo dalle formalità previste per la sua efficacia.
La corte ha quindi valorizzato la dichiarazione espressa dalla parte ricorrente, la quale aveva inequivocabilmente affermato che era venuto meno l’interesse alla decisione della causa. Tale dichiarazione è stata assunta come elemento decisivo per la definizione del giudizio, in quanto la sopravvenuta carenza di interesse non necessita di alcuna verifica nel merito delle questioni sollevate con il ricorso.
In applicazione del principio per cui l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse non richiede l’accertamento del fumus dei motivi di doglianza, il tribunale ha dichiarato il ricorso improcedibile. La pronuncia assume rilievo poiché, in assenza di nuovi scritti difensivi successivi all’ordinanza cautelare e in ragione della dichiarazione della parte, il collegio ha reputato equa la compensazione delle spese di lite, non ravvisandosi i presupposti per una condanna ai sensi dell’art. 91 cod. proc. civ.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.