Interdittiva antimafia: la sospensione cautelare segue l’inidoneità del quadro fattuale (TAR Puglia n. 107 del 13.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio cautelare, l’adozione di una misura interdittiva antimafia deve essere assistita da un quadro fattuale idoneo e sufficiente a comprovare l’attuale pericolo di condizionamento mafioso. Ove i fatti posti a sostegno del provvedimento gravato siano i medesimi già vagliati e ritenuti inidonei da una recente sentenza del giudice amministrativo, l’istanza di sospensione va accolta per carenza dei presupposti. Il bilanciamento degli interessi contrapposti, in presenza di un pregiudizio grave e irreparabile per l’attività di impresa, deve privilegiare l’interesse imprenditoriale del ricorrente, senza che rilevi la definitività dell’accertamento, demandato alla successiva fase di merito.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava l’interdittiva antimafia adottata dalla Prefettura di Foggia in data 16.01.2026, unitamente agli atti istruttori presupposti, chiedendone la sospensione cautelare. Il provvedimento traeva origine da un’articolata istruttoria condotta dalla DIA, dal Comando Provinciale dei Carabinieri e dalla Guardia di Finanza, confluita nelle riunioni del Gruppo Interforze. La società deduceva, in sostanza, che il quadro indiziario posto alla base della misura fosse il medesimo già esaminato e ritenuto inadeguato dal TAR in un precedente giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, nella delibazione sommaria propria della fase cautelare, ha evidenziato come i fatti posti a sostegno del provvedimento interdittivo paressero essere i medesimi già vagliati dalla sentenza di questa Sezione n. 1255/2025 del 3 novembre 2025. Con tale pronuncia, il Collegio aveva già avuto modo di esprimersi nel senso dell’inidoneità e insufficienza del quadro fattuale emergente dall’istruttoria, ai fini della sussistenza di un pericolo di condizionamento mafioso.
La Corte ha quindi valorizzato il principio per cui, in presenza di una precedente valutazione negativa degli stessi elementi indiziari, l’Amministrazione non possa fondare un nuovo provvedimento interdittivo senza integrare il quadro conoscitivo con elementi ulteriori e qualificanti. In assenza di detti elementi, la misura cautelare richiesta deve essere accolta, salvi gli approfondimenti demandati alla sede di merito.
Quanto al pregiudizio grave e irreparabile lamentato dalla ricorrente, i giudici ne hanno apprezzato favorevolmente i caratteri di attualità e concretezza, riconoscendo l’impatto dell’interdittiva sull’attività imprenditoriale. Nel bilanciamento tra il pubblico interesse alla prevenzione antimafia e l’interesse privato alla prosecuzione dell’attività, il Tribunale ha ritenuto di accordare prevalenza a quest’ultimo, in considerazione dell’insussistenza, allo stato, di un quadro indiziario affidabile.
L’istanza cautelare è stata pertanto accolta, con sospensione degli effetti del provvedimento interdittivo e fissazione dell’udienza pubblica di merito al 17 novembre 2026. Le spese della fase incidentale sono state compensate.
Nota della Redazione
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