L’ascensore per abbattimento delle barriere architettoniche non è soggetto alla distanza di tre metri dal confine (TAR Puglia n. 153 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La realizzazione di un ascensore esterno, quando costituisca un’opera necessaria per l’eliminazione delle barriere architettoniche, non è soggetta all’obbligo delle distanze previsto dall’art. 873 cod. civ., ove tra l’opera e il fabbricato alieno sia interposto almeno uno spazio o un’area comunque denominata. L’ascensore è estraneo alla nozione di costruzione di cui all’art. 873 cod. civ., rientrando tra i volumi tecnici o impianti tecnologici strumentali all’immobile. Il richiamo agli artt. 873 e 907 cod. civ. contenuto nell’art. 3, comma 2, legge n. 13/1989 non può essere interpretato in modo da produrre conseguenze irragionevoli, contrarie al principio di garantire l’effettivo svolgimento della vita di relazione del soggetto minorato. Il diniego di sanatoria fondato esclusivamente sulla violazione delle distanze è illegittimo se l’amministrazione non ha verificato la qualificazione dell’opera come diretta al superamento delle barriere architettoniche, l’impossibilità di realizzare un’opera altrettanto funzionale all’interno dell’edificio e la sussistenza di un interesse prevalente alla rimozione degli ostacoli.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un immobile residenziale, otteneva un permesso di costruire e, in corso d’opera, realizzava alcune difformità, tra cui un ascensore esterno, finalizzato a semplificare l’accesso all’abitazione della moglie, affetta da ridotta capacità motoria. Presentata istanza di permesso in sanatoria ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001, il Comune rilasciava il titolo solo parzialmente, negando l’assenso postumo per il vano ascensore, ritenuto posto a distanza inferiore a tre metri dal confine con proprietà altrui, in violazione dell’art. 873 cod. civ. Avverso tale diniego il ricorrente proponeva ricorso, deducendo, tra l’altro, l’erronea applicazione della normativa sulle distanze.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha esaminato prioritariamente il motivo di ricorso con cui si censurava la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001, dell’art. 873 cod. civ. e della normativa sulle barriere architettoniche, ritenendolo fondato.
Richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato, il Collegio ha rilevato che l’ascensore è estraneo alla nozione di costruzione di cui all’art. 873 cod. civ., in quanto rientra tra i volumi tecnici o impianti tecnologici strumentali all’immobile, al pari delle condotte idriche o termiche. Tale qualificazione comporta l’inapplicabilità della disciplina generale sulle distanze legali tra costruzioni.
Quanto al richiamo agli artt. 873 e 907 cod. civ. contenuto nell’art. 3, comma 2, legge n. 13/1989, la Corte ha precisato che la disposizione, inserita nella disciplina per l’eliminazione delle barriere architettoniche, non può produrre conseguenze irragionevoli, contrarie alla finalità di garantire l’effettivo svolgimento della vita di relazione del soggetto minorato. Ne consegue che, ogniqualvolta tra l’opera e il fabbricato alieno sia interposto almeno uno spazio o un’area di proprietà o di uso comune, la violazione delle distanze legali non può costituire ostacolo alla realizzazione dell’ascensore, ove non altrimenti realizzabile.
Alla luce di tali principi, il Tribunale ha ritenuto l’istruttoria comunale insufficiente, perché non era stato chiarito se l’intervento fosse espressamente qualificato come opera per il superamento delle barriere architettoniche, non era stata valutata l’impossibilità di realizzare un’opera altrettanto funzionale all’interno dell’edificio e non era stato effettuato un bilanciamento tra l’interesse alla rimozione delle barriere e l’interesse del proprietario confinante. In mancanza di tali verifiche, il diniego è stato ritenuto illegittimo per difetto di istruttoria. Il provvedimento è stato annullato nella sola parte in cui nega la sanatoria, con obbligo dell’amministrazione di ripronunciarsi tenendo conto dei principi espressi.
Nota della Redazione
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