Illegittimo diniego permesso di costruire basato su requisiti per esenzione oneri (TAR Puglia n. 155 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di permesso di costruire è illegittimo quando l’Amministrazione fondi il provvedimento sul mancato possesso dei requisiti soggettivi previsti dall’art. 9, comma 4, della legge regionale n. 6/1979, norma che disciplina unicamente le modalità per attestare la qualità di imprenditore agricolo ai fini dell’esenzione dal pagamento del contributo per il rilascio del titolo edilizio, qualora l’istanza sia stata presentata a titolo oneroso. In tal caso il provvedimento è viziato per travisamento dei contenuti dell’istanza, carenza di istruttoria e difetto di motivazione. La conformità del progetto alle prescrizioni delle norme tecniche di attuazione non può essere dedotta solo in giudizio: la motivazione del diniego deve essere completa e riscontrabile negli atti istruttori.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il provvedimento dirigenziale con cui il Comune aveva respinto l’istanza di rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di un fabbricato a servizio dell’agricoltura in zona E2, finalizzato alla conduzione del fondo. Il diniego era motivato con riferimento alla assenza dei requisiti soggettivi di cui al comma 4 dell’art. 9 della legge regionale n. 6/1979, senza considerare che la domanda era stata presentata a titolo oneroso e per la realizzazione di un annesso agricolo.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha accolto il ricorso rilevando che la disposizione regionale richiamata nel diniego disciplina esclusivamente le modalità per attestare la qualità di imprenditore agricolo ai soli fini dell’esenzione dal contributo per il rilascio del titolo edilizio. Il ricorrente, avendo chiesto il permesso in via ordinaria e a titolo oneroso, non era tenuto a dimostrare i requisiti indicati dall’Amministrazione.
La motivazione del provvedimento impugnato è stata pertanto ritenuta affetta da travisamento dei contenuti dell’istanza, carenza di istruttoria e difetto di motivazione, essendosi l’Amministrazione soffermata su una circostanza irrilevante ai fini della decisione. Il Collegio ha inoltre escluso che le difese del Comune potessero integrare la motivazione del diniego con il riferimento generico a un presunto contrasto del progetto con le previsioni delle NTA, atteso che tale valutazione non trovava riscontro negli atti impugnati né in quelli depositati in giudizio.
La sentenza ha annullato il provvedimento impugnato, facendo salvo il potere dell’Amministrazione di riesaminare l’istanza alla luce dei relativi contenuti e delle prescrizioni della pianificazione comunale.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.