Silenzio-inadempimento del Ministero sulla VIA: obbligo di provvedere e rimborso automatico dei diritti di istruttoria (TAR Puglia n. 151 del 06.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica è gravato da un obbligo autonomo di concludere il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale anche in caso di mancata predisposizione dello schema di provvedimento da parte della Commissione Tecnica o di omessa espressione del parere da parte dell’amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali. Lo spirare dei termini procedimentali, ivi inclusi quelli suppletivi per l’esercizio del potere sostitutivo, legittima l’accoglimento del ricorso avverso il silenzio-inadempimento ex art. 117 c.p.a., con condanna dell’amministrazione a provvedere. Il rimborso del 50% dei diritti di istruttoria, ai sensi dell’art. 25, comma 2-ter, del d.lgs. n. 152/2006, costituisce conseguenza diretta e automatica della violazione dei termini procedimentali, con sorgere ex lege del diritto in capo all’operatore economico.
Il Fatto
La società ricorrente, avendo presentato in data 24.11.2023 istanza per il rilascio del provvedimento di VIA relativo a un impianto fotovoltaico e di produzione di idrogeno, agiva dinanzi al TAR per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Nonostante l’espressione del parere favorevole della Commissione PNRR-PNIEC e lo spirare di tutti i termini procedimentali previsti, l’amministrazione non aveva concluso il procedimento. La ricorrente domandava, altresì, la condanna al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria versati, pari a complessivi € 15.165,71.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando la pacifica sussistenza dell’obbligo di provvedere in capo al Ministero. Tale obbligo emerge dal dato letterale degli artt. 23 e seguenti del d.lgs. n. 152/2006 e risulta ribadito dalla giurisprudenza amministrativa unanime, secondo cui la doverosità della pronuncia ministeriale permane anche in presenza di ritardi o inerzie degli altri soggetti coinvolti nel procedimento.
Nella specie, il progetto rientrava tra le opere strategiche PNRR ed erano spirati tutti i termini procedimentali, inclusi quelli suppletivi di cui all’art. 25, comma 2-quater, per l’esercizio del potere sostitutivo. L’illegittimità del silenzio ha determinato la condanna dell’amministrazione a concludere il procedimento con atto espresso entro il termine di 60 giorni, con riserva di nomina del Commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.
Il Collegio ha accolto la domanda di rimborso del 50% dei diritti di istruttoria, qualificandola come conseguenza automatica della violazione dei termini. In applicazione dell’art. 25, comma 2-ter, del d.lgs. n. 152/2006, il diritto sorge ex lege a seguito dell’accertato sforamento, senza necessità di ulteriori valutazioni. Le spese di lite seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.