Ottemperanza, cessazione della materia del contendere per adempimento in corso di causa e spese secondo soccombenza virtuale (TAR Campania n. 1400 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, l’avvenuto adempimento da parte dell’amministrazione nelle more del giudizio determina la cessazione della materia del contendere. Tale esito non preclude la regolamentazione delle spese di lite secondo il criterio della soccombenza virtuale, ove il ricorso sia stato proposto prima dell’adempimento e la pretesa azionata sia satisfatta solo in corso di causa: in tal caso, le spese possono essere compensate per la metà, valorizzando l’intervenuto adempimento, e poste per la restante metà a carico dell’amministrazione soccombente virtuale.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Salerno – Sezione Lavoro la sentenza n. 1814/2024, con cui era stato accertato il diritto a usufruire del beneficio economico della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione dell’importo di 500 euro per ciascun anno.
Rimasta inadempiente l’amministrazione, la ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza, chiedendo l’adozione delle misure necessarie per assicurare l’esecuzione del giudicato, la condanna del Ministero al pagamento delle somme e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha rilevato che, nel corso del giudizio di ottemperanza, l’amministrazione aveva depositato la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale dalla quale risultava l’avvenuta corresponsione in favore della ricorrente di due voucher della carta docente, dell’importo unitario di 500 euro, per un totale di 1.000 euro.
La ricorrente, preso atto del pagamento intervenuto il 18.6.2026, ha insistito per la condanna alle spese di lite, deducendo che il soddisfacimento della pretesa era avvenuto solo in corso di causa e dopo la proposizione del ricorso, e invocando il principio della soccombenza virtuale.
Il Collegio ha affermato che, in presenza dell’avvenuta ottemperanza alla sentenza azionata, sussistono le condizioni per dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese, il TAR ha ritenuto di compensarle per una metà, valorizzando l’adempimento intervenuto in corso di giudizio, ma di porre la restante metà a carico dell’amministrazione, applicando il criterio della soccombenza virtuale, in considerazione del fatto che il ricorso era stato notificato e depositato prima dell’adempimento e che la pretesa era stata satisfatta solo successivamente. La liquidazione ha tenuto conto della bassa complessità della causa e della serialità del contenzioso in materia di carta docente.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.