Srl a base ristretta: l’annullamento dell’avviso alla società travolge quello al socio solo se per vizi di merito (Cass. trib. 18111/2026)
Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, ordinanza n. 18111 del 5 giugno 2026 (R.G.N. 9516/2018) — Presidente Maria Luisa De Rosa, Relatore Paolo Di Marzio.
Il principio di diritto
In tema di società di capitali a ristretta base partecipativa, la validità dell’avviso di accertamento emesso a carico della società è presupposto indefettibile della presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili. Ne consegue che l’annullamento di tale avviso, con sentenza passata in giudicato, per vizi attinenti al merito della pretesa tributaria ha carattere pregiudicante e determina l’illegittimità dell’avviso notificato al socio; l’annullamento per vizi del procedimento, invece, dà luogo a un giudicato soltanto formale, non sostanziale, e non ha carattere pregiudicante. Nel processo tributario, inoltre, le variazioni del domicilio eletto hanno effetto dal decimo giorno successivo alla notifica della denuncia alla segreteria della commissione e alle parti costituite (art. 17 del d.lgs. n. 546/1992).
Il fatto
Un socio impugnava l’avviso di accertamento del maggior reddito di partecipazione — utili extracontabili — attribuitogli quale socio di una s.r.l. a ristretta base partecipativa, per l’anno 2005. La Commissione tributaria provinciale di Caltanissetta annullava l’atto; la Commissione tributaria regionale della Sicilia riformava, ritenendo regolare la notifica alla società e irrilevante la mancata allegazione degli atti al socio. Il contribuente ricorreva con quattro motivi: la mancata notifica dell’appello al nuovo domicilio eletto; l’invalidità della notifica dell’avviso alla società; l’omessa pronuncia e valutazione delle prove; il difetto di motivazione dell’avviso.
La motivazione
Il ricorso è rigettato. Il primo motivo è infondato: nel giudizio tributario la variazione del domicilio ha effetto solo dal decimo giorno dalla denuncia (art. 17 del d.lgs. n. 546/1992), che il ricorrente non allega di avere effettuato. Il secondo motivo è inammissibile per difetto di interesse: anche se la notifica alla società fosse irregolare — vizio del procedimento —, non ne deriverebbe l’invalidità dell’avviso al socio, perché solo l’annullamento per vizi di merito ha carattere pregiudicante (Cass. n. 2743/2025). Il terzo motivo è infondato: il socio ha diritto di consultare gli atti sociali ed era rimasto contumace in appello. Il quarto motivo è inammissibile e comunque infondato: gli atti richiamati per relationem e non allegati devono essere riprodotti nel loro contenuto essenziale, ma il ricorrente non prospetta che ciò non sia avvenuto.
Implicazioni pratiche
Il socio di una s.r.l. a ristretta base che voglia contestare l’accertamento sui propri utili presunti non può limitarsi a eccepire vizi della notifica dell’atto alla società: solo l’annullamento definitivo di quell’atto per ragioni di merito travolge l’avviso a lui notificato, mentre i vizi procedurali non hanno effetto pregiudicante. Sul piano processuale, chi cambia domicilio nel giudizio tributario deve depositare la denuncia di variazione nelle forme dell’art. 17, altrimenti le notifiche restano valide al domicilio precedente. E la doglianza sulla motivazione per relationem va provata riproducendo l’avviso. Esito: ricorso rigettato, con condanna alle spese.
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