Obbligo di provvedere sull’istanza di accoglienza del richiedente asilo entro trenta giorni (TAR Puglia n. 134 del 04.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’Amministrazione è tenuta a concludere con un provvedimento espresso il procedimento attivato su istanza di un richiedente asilo non abbiente volta all’inserimento in un progetto di accoglienza governativa ai sensi del d.lgs. n. 142/2015. L’inerzia serbata sulla domanda integra un silenzio-inadempimento illegittimo, azionabile con il ricorso avverso il silenzio ex art. 117 cod. proc. amm., a prescindere dalla natura discrezionale del contenuto del provvedimento richiesto. Il termine di trenta giorni di cui all’art. 2, comma 2, l. n. 241/1990 si applica anche alle domande di accesso alle misure di accoglienza, non rientrando tali procedimenti tra quelli “riguardanti l’immigrazione” per i quali il comma 4 dell’art. 2 cit. consente la previsione di termini sino a centottanta giorni.

Il Fatto

Un cittadino pakistano, giunto in Italia e formalizzata la domanda di protezione internazionale dinanzi alla Questura, aveva indicato un domicilio privato presso il quale risultava però quasi subito impossibile proseguire l’ospitalità. In condizioni di indigenza, il richiedente asilo presentava, tramite il difensore, una richiesta urgente di inserimento in una struttura di accoglienza alla Prefettura, rimasta senza alcun riscontro. Dopo un sollecito rimasto parimenti inevaso, proponeva ricorso avverso il silenzio-inadempimento, chiedendo l’accertamento dell’obbligo di provvedere.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia, sede di Lecce, ha accolto il ricorso, rammentando che il rimedio contra silentium è diretto ad accertare la violazione dell’obbligo di provvedere su un’istanza del privato, senza che rilevi il contenuto discrezionale o vincolato dell’atto richiesto. L’obbligo di pronunciarsi con provvedimento espresso trova fondamento nella l. n. 241/1990 e nella disciplina in materia di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale di cui alla direttiva 2013/33/UE e al d.lgs. n. 142/2015, che mirano ad assicurare la tempestiva erogazione delle misure di accoglienza per l’intero periodo di esame della domanda.

Quanto al termine, il Collegio ha ritenuto applicabile quello di trenta giorni di cui all’art. 2, comma 2, l. n. 241/1990, non essendo previsto un diverso termine dalla legge o dall’Amministrazione. Ha escluso che la fattispecie possa rientrare nell’eccezione dei procedimenti “riguardanti l’immigrazione” di cui al comma 4 dell’art. 2 citato, per i quali è ammesso un termine fino a centottanta giorni: la misura di accoglienza è, per sua natura, correlata alla procedura di protezione internazionale e un termine così esteso priverebbe di significato l’assistenza, che si applica dal momento della manifestazione della volontà di chiedere la protezione.

Ha, quindi, dichiarato illegittimo il silenzio serbato dalla Prefettura e ordinato all’Amministrazione di adottare un provvedimento espresso e congruamente motivato, senza vincolo di contenuto, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. La nomina del Commissario ad acta è stata, allo stato, disattesa, non emergendo elementi per ritenere una ulteriore inerzia dell’Amministrazione. Le spese sono state integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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