Ordinanza contingibile e urgente annullata per difetto di istruttoria sulle telecamere (TAR Abruzzo n. 153 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’esercizio del potere extra ordinem ex art. 54, comma 4, d.lgs. n. 267/2000 richiede un’istruttoria approfondita e non congetturale. L’ordinanza che ordina la rimozione di sistemi di videosorveglianza privati è illegittima se non accerta con certezza, mediante verifica tecnica, l’effettiva capacità delle telecamere di riprendere aree pubbliche. Anche in presenza di tale accertamento, l’Amministrazione deve rispettare il principio di proporzionalità, preferendo accorgimenti tecnici e soluzioni correttive (come la limitazione dell’angolo visuale) alla misura estrema della rimozione materiale dei dispositivi.
Il Fatto
Un privato impugnava l’ordinanza contingibile e urgente con cui il Sindaco, quale ufficiale di Governo, gli ordinava la rimozione di alcune telecamere installate sulle mura della propria abitazione. L’Amministrazione, all’esito di un sopralluogo, riteneva che tali dispositivi fossero idonei a riprendere aree aperte al pubblico, con conseguente pregiudizio per la privacy e la sicurezza urbana dei cittadini. Il ricorrente deduceva il difetto di istruttoria e di motivazione del provvedimento, nonché l’eccessività della misura ordinata.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha accolto il ricorso, rilevando in primo luogo un evidente difetto di istruttoria. Ha constatato che non tutte le telecamere indicate nel provvedimento erano riconducibili alla abitazione del ricorrente: quattro di esse appartenevano a vicini, circostanza non contestata dall’Amministrazione, alla quale si applicava il principio di non contestazione ex art. 64, comma 2, c.p.a. La Corte ha inoltre osservato che la stessa Amministrazione non aveva prodotto in giudizio gli atti istruttori, tra cui la relazione di sopralluogo citata nell’ordinanza.
Quanto alla effettiva capacità delle telecamere di riprendere spazi pubblici, il Collegio ha evidenziato che il provvedimento non forniva alcuna certezza. Per ciascun dispositivo era indicata una “inquadratura presumibile” e non una verifica tecnica diretta dell’angolo di ripresa. Tale natura congetturale era confermata, ad esempio, dalla telecamera n. 4, per la quale si ipotizzava la ripresa dell’area posteriore dell’abitazione privata, circostanza che contraddiceva la finalità di tutela della sicurezza pubblica.
La Corte ha, inoltre, ritenuto fondata la doglianza relativa all’eccessività della misura. Ha richiamato il Considerando 18 del Regolamento (UE) 2016/679 e i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali citati nell’ordinanza, per affermare che la videosorveglianza per fini esclusivamente personali è legittima quando l’angolo visuale è limitato alla propria sfera privata. Anche qualora sia accertato che le riprese riguardano aree pubbliche, il principio di proporzionalità impone all’Amministrazione di adottare la misura meno invasiva, come accorgimenti tecnici o la limitazione dell’angolo di ripresa, piuttosto che la rimozione integrale dei dispositivi.
In conclusione, l’ordinanza è stata annullata per l’illegittimità dell’istruttoria e la natura sproporzionata del provvedimento, con condanna del Comune alla refusione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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