Accoglimento dell’azione avverso il silenzio e obbligo di provvedere sulla compartecipazione alla retta RSA (TAR Puglia n. 133 del 02.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’azione avverso il silenzio ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm. è volta ad accertare la violazione dell’obbligo di provvedere su una determinata istanza del privato. Tale obbligo sussiste non solo quando è espressamente previsto da una norma ma anche quando è desumibile dai principi dell’azione amministrativa o da ragioni di giustizia ed equità. L’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso non viene meno neppure se la domanda è manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata. La comunicazione di una determinazione a un soggetto diverso dall’istante, come la struttura residenziale, non integra riscontro dell’istanza presentata dal privato.

Il Fatto

Una persona affetta da invalidità al 100%, non autosufficiente e ricoverata presso una R.S.A., ha presentato al Comune di residenza un’istanza per la determinazione della compartecipazione economica a proprio carico e dell’eventuale integrazione comunale per l’annualità 2024, ai sensi dell’art. 6, comma 4, della legge n. 328/2000 e del D.P.C.M. n. 159/2013. L’amministrazione non ha adottato alcun provvedimento espresso, sicché l’interessata ha proposto ricorso ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm. avverso il silenzio-inadempimento, chiedendo l’accertamento dell’obbligo di provvedere e la condanna dell’ente all’adozione di una determinazione entro trenta giorni. Il Comune si è costituito eccependo l’intervenuta cessazione della materia del contendere, avendo adottato note di riparto dei costi di ricovero.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell’azione avverso il silenzio: l’inerzia dell’amministrazione e l’obbligo di provvedere. Con riferimento al primo profilo, il Collegio ha rilevato che la nota del 31.5.2024, pur indicando il riparto dei costi tra il degente e il Comune, era indirizzata alla R.S.A. e a un’assistente sociale, non risultando alcuna comunicazione alla ricorrente. La successiva nota del 27.2.2025, invece, riguardava un’istanza diversa, relativa alle quote per l’anno 2025. Quanto all’obbligo di provvedere, il Tribunale ha richiamato l’art. 2, comma 1, legge n. 241/1990, evidenziando che il dovere di concludere il procedimento con un provvedimento espresso sussiste in capo alla pubblica amministrazione anche quando la domanda risulti manifestamente irricevibile o infondata. Tale obbligo discende nel caso di specie dall’art. 6, comma 4, legge n. 328/2000 e dal regolamento comunale per l’accesso ai servizi sociali. La sentenza ha quindi dichiarato l’illegittimità del silenzio-inadempimento e ordinato al Comune di adottare un provvedimento espresso entro trenta giorni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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