Cessata materia del contendere su commissariamento ATI per condizione sospensiva non avverata (TAR Sicilia n. 881 del 19.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto regionale di commissariamento di un’Assemblea Territoriale Idrica, adottato ai sensi dell’art. 14 del D.L. 9 agosto 2022 n. 115 e subordinato alla condizione sospensiva dell’esito non favorevole di un procedimento giudiziario pendente, non è atto immediatamente lesivo. In pendenza della condizione, ai sensi dell’art. 1358 c.c., la posizione del soggetto incaricato del servizio è tutelata da una semplice aspettativa, che diviene interesse concreto all’impugnazione solo con il sopravvenire di atti effettivamente invasivi della sfera di competenza dell’ATI. Ne consegue che, avverandosi la condizione in senso contrario, il ricorso proposto ex art. 29 c.p.a. è inammissibile per originario difetto di interesse, non residuando alcuno spazio per la soccombenza virtuale quale presupposto della refusione delle spese.
Il Fatto
Dopo la pubblicazione del D.L. 9 agosto 2022 n. 115, il competente Dipartimento regionale avviava il monitoraggio delle procedure di affidamento del Servizio Idrico Integrato in Sicilia. Dall’indagine risultava che solo tre ATI isolane non avevano ancora definito la forma di gestione né affidato il servizio. Il Presidente della Regione adottava tuttavia quattro decreti di commissariamento, tra cui il decreto n. 502 del 4 gennaio 2023, riferito all’ATI di Ragusa. L’atto prevedeva espressamente che l’azione del Commissario si sarebbe avviata solo a seguito dell’esito non favorevole di un giudizio pendente davanti al TAR di Catania.
L’ATI impugnava il decreto davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania. Il Collegio, con ordinanza collegiale, sospendeva il giudizio ai sensi dell’art. 79 c.p.a. e dell’art. 295 c.p.c., qualificando il giudizio presupposto come causa pregiudiziale. All’esito della seconda udienza pubblica, le amministrazioni resistenti e la stessa ricorrente chiedevano dichiararsi la cessata materia del contendere: la condizione sospensiva era ormai definitivamente irrealizzabile, essendo intervenuta sentenza sfavorevole all’ATI, passata in giudicato, e lo stesso decreto era stato revocato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove da una premessa di rito. L’azione demolitoria proposta a norma dell’art. 29 c.p.a. impone di verificare, anzitutto, se il provvedimento contestato sia concretamente lesivo. La definitiva certezza della sua non lesività, maturata dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha rigettato il ricorso presupposto, lascia residuare soltanto la questione dell’eventuale soccombenza virtuale invocata dalla ricorrente a fini di refusione delle spese.
La clausola condizionale apposta al decreto impone di valutare la posizione delle parti secondo il canone dell’art. 1358 c.c., che prescrive di comportarsi secondo buona fede per conservare integre le ragioni della controparte. Nella fase di pendenza della condizione le parti sono titolari di una semplice aspettativa giuridicamente tutelata, non già di un interesse attuale all’impugnazione.
Con riferimento al caso concreto, il Collegio rileva che l’aspettativa della ricorrente non poteva correlarsi alla sola adozione del provvedimento, ma necessitava di concreti e ulteriori atti invasivi della propria sfera di competenza. Tali atti, tuttavia, non si sono mai verificati: soltanto essi avrebbero potuto essere qualificati come lesivi nella situazione di pendenza della condizione.
Deve pertanto escludersi che sia mai sussistito ab origine un interesse della ricorrente all’autonoma impugnazione del decreto. Il ricorso, ove non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere, sarebbe stato dichiarato inammissibile per originario difetto di interesse. Non potendo dunque trovare accoglimento la richiesta di refusione delle spese fondata sulla soccombenza virtuale, il Collegio dichiara estinto il giudizio e compensa integralmente le spese tra le parti.
Nota della Redazione
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