Mobilità volontaria e riparto di giurisdizione: spetta al giudice ordinario la controversia sul diniego di passaggio diretto (TAR Puglia n. 74 del 16.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La procedura di mobilità volontaria disciplinata dall’art. 30 d.lgs. n. 165/2001 non è assimilabile a una procedura concorsuale finalizzata all’assunzione, configurando una cessione del contratto di lavoro che determina soltanto una modificazione soggettiva del rapporto. Ne consegue che le controversie relative a tale procedura, ivi inclusa l’impugnazione del provvedimento di esclusione del dipendente già in servizio presso altra pubblica amministrazione, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, ai sensi dell’art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165/2001. La giurisdizione amministrativa residua soltanto per le procedure dirette alla costituzione ex novo del rapporto o alla novazione con inquadramento qualitativamente diverso, nonché per gli atti di macro-organizzazione di cui all’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 165/2001.
Il Fatto
Un dipendente del Comune di Padova, con profilo di Istruttore di Polizia Locale a tempo pieno e indeterminato, partecipava a una procedura di mobilità volontaria indetta dal Comune di Fasano per la copertura di due posti di Agente di Polizia Locale. Superato il colloquio con un punteggio pari a quello di altri due candidati, il ricorrente veniva tuttavia escluso con determinazione del 27.10.2025 per “assenza di assenso dell’amministrazione di provenienza”, nonostante il nulla osta favorevole fosse stato sottoscritto dal Comandante della Polizia Locale di Padova con decorrenza differita al 07.01.2026 per esigenze di servizio.
Avverso l’esclusione il ricorrente proponeva ricorso al TAR, deducendo la violazione dell’art. 18 legge n. 241/1990, del bando e del D.P.R. n. 487/1994, nonché il difetto di istruttoria per la mancata redazione di una graduatoria ufficiale di merito. Si costituivano il Comune di Fasano e il Comune di Padova, eccependo entrambi il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice del lavoro.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, richiamando il riparto fissato dal combinato disposto degli artt. 2, 5 e 63 d.lgs. n. 165/2001. La norma attributiva della giurisdizione al giudice del lavoro include tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, comprese quelle concernenti l’assunzione, con la sola eccezione delle procedure concorsuali devolute al giudice amministrativo ai sensi del comma 4.
Il Collegio ha precisato che la nozione di “procedure concorsuali per l’assunzione” riguarda la sola fase pubblicistica che si conclude con l’approvazione della graduatoria finale, dopo la quale si apre la fase esecutiva governata dal potere negoziale dell’amministrazione, esercitato con la capacità del privato datore di lavoro. Ha inoltre escluso la rilevanza, nella specie, degli atti di macro-organizzazione di cui all’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 165/2001, capaci di radicare la giurisdizione amministrativa solo quando costituiscano fonte autonoma e immediata della lesione.
Quanto alla mobilità volontaria, il TAR ha aderito all’orientamento consolidato di Consiglio di Stato e Sezioni Unite, secondo cui la procedura ex art. 30 d.lgs. n. 165/2001 integra una cessione del contratto di lavoro con il consenso di tutte le parti, realizzando una mera modificazione soggettiva del rapporto. Non venendo in rilievo la costituzione di un nuovo rapporto lavorativo, non ricorre la residuale area di giurisdizione amministrativa di cui all’art. 63, comma 4; conseguentemente la cognizione spetta al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, davanti al quale la parte potrà riassumere il giudizio nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm.. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della natura della decisione.
Nota della Redazione
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