Inerzia amministrativa e disabile risarcibile solo danno patrimoniale provato (TAR Lazio n. 8331 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’inerzia dell’amministrazione nella predisposizione del progetto di vita individuale ex art. 14 legge n. 328/2000 per la persona con disabilità costituisce illecito fonte di obbligo risarcitorio ex art. 2043 c.c. La mancata proposizione del ricorso avverso il silenzio inadempimento ex artt. 31 e 117 c.p.a. non elide il nesso causale tra condotta e danno, ma incide sulla quantificazione delle conseguenze risarcibili, operando il principio di autoresponsabilità di cui all’art. 1227, secondo comma, c.c., la cui esigibilità va commisurata alle condizioni personali e sociali del danneggiato. L’azione di annullamento del progetto di vita diviene improcedibile quando l’assetto di interessi cristallizzato nell’atto impugnato sia stato superato da provvedimenti successivi non gravati. La domanda di condanna all’erogazione di prestazioni assistenziali, per essere successiva e diversa da quella caducatoria, non può ritenersi in quest’ultima implicitamente contenuta. Il danno non patrimoniale va provato dal danneggiato, non potendo essere desunto in re ipsa dalla mera violazione.
Il Fatto
La ricorrente, madre di un minore affetto da disturbo dello spettro autistico con invalidità civile al 100%, impugnava il progetto di vita individuale predisposto dal Comune e dall’ASL, lamentando l’insufficienza delle misure previste e l’inerzia serbata dalle amministrazioni, che solo nel dicembre 2023 avevano attivato la Unità Valutativa Multidimensionale nonostante le istanze presentate sin dal 2020. La ricorrente chiedeva l’annullamento del progetto e il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, per le spese sostenute per le terapie private del figlio e per il peggioramento delle sue condizioni di vita.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, il Tribunale ha disposto lo stralcio della documentazione depositata tardivamente dall’ASL e ha dichiarato improcedibile la domanda caducatoria per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., in quanto l’assetto di interessi del progetto impugnato era stato superato dalle ordinanze cautelari e dai successivi provvedimenti di riesame non gravati dalla ricorrente.
Quanto alla domanda risarcitoria, il Collegio ha escluso la configurabilità di un “abbandono terapeutico”, non risultando richieste alle strutture pubbliche prima del 2020, ma ha riconosciuto l’inerzia colpevole del Comune di Tivoli. La mancata proposizione del rimedio avverso il silenzio non elide il nesso causale, ma opera ai sensi dell’art. 1227, secondo comma, c.c., come criterio di selezione delle conseguenze risarcibili, richiedendosi uno sforzo di diligenza commisurato alle condizioni personali della ricorrente, unico genitore di due figli disabili.
Il danno patrimoniale, pari alle rette corrisposte per le terapie presso struttura privata, è stato ridotto equitativamente da euro 21.600,00 a euro 12.000,00, proprio in ragione del concorso colposo. Il danno non patrimoniale è stato invece negato per assoluta carenza probatoria, non potendo essere desunto in re ipsa dalla condotta inerte e gravando sul danneggiato l’onere di provare l’effettività del pregiudizio (Cons. St., sez. II, n. 5031/2025 e sez. III, n. 4339/2025). La parziale soccombenza ha giustificato la compensazione per metà delle spese nei confronti del Comune, condannato al pagamento del residuo.
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Nota della Redazione
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