Ammonimento per stalking e sospensione del porto d’armi (TAR Marche n. 329 del 17.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di ammonimento ex art. 8 della legge n. 38/2009 non richiede che gli atti persecutori abbiano raggiunto un particolare livello di gravità, essendo anzi opportuno che l’atto intervenga quando la situazione è ancora gestibile. La valutazione del Questore può fondarsi su un quadro indiziario complessivo, anche quando i singoli episodi, isolatamente considerati, non integrino di per sé atti persecutori. Non rileva ex se la professione svolta dalla vittima, poiché lo stato di disagio psicologico non dipende dalle sue doti fisiche o dalla preparazione tecnica. La comunicazione di avvio del procedimento può essere omessa nei procedimenti ex art. 8, rimettendosi alla valutazione discrezionale del Questore la sufficienza degli elementi acquisiti. La sospensione del porto d’armi e il ritiro cautelare dell’arma conseguono all’ammonimento come atti dovuti e vincolati, non come applicazione dell’art. 138 T.U.L.P.S.

Il Fatto

Il ricorrente, esercente attività professionali nel settore della sicurezza, ha impugnato l’ammonimento adottato nei suoi confronti dal Questore, insieme alla sospensione del titolo autorizzativo di polizia per porto d’armi per uso sportivo e al ritiro cautelare di arma ex art. 39, comma 2, T.U.L.P.S. I provvedimenti erano fondati sulla richiesta di ammonimento presentata dalla ex compagna, con la quale il ricorrente aveva avuto una relazione conclusa, dalla quale è nato un figlio minore.

Il ricorrente ha contestato la ricostruzione della denunciante, deducendo l’insufficienza dell’istruttoria, il travisamento dei fatti, la violazione dei diritti partecipativi per mancata comunicazione di avvio del procedimento e l’illegittimità derivata dei provvedimenti consequenziali. La domanda cautelare è stata respinta e la pronuncia è stata confermata in appello.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale osserva che nelle controversie in materia di ammonimento la versione dell’ammonito diverge quasi sempre radicalmente da quella della presunta vittima. Riconosce che nella richiesta di ammonimento la vittima tende ad accentuare condotte che non integrano di per sé atti persecutori, e che la presenza di figli minori o di nuove relazioni sentimentali moltiplica fisiologicamente telefonate e messaggi.

Tuttavia, dagli atti di causa emergono specifici accadimenti dai quali si desume la sussistenza di atti persecutori: messaggi e telefonate reiterati nel periodo dicembre 2022-febbraio 2023; un inseguimento in auto con intervento dei Carabinieri; una registrazione audio con minaccia di una “cannonata”; le dichiarazioni testimoniali dei genitori della denunciante. Il Tribunale precisa che non rileva che la vittima abbia eventualmente “provocato” il persecutore con condotte violente, poiché la denuncia-querela presentata ex post è irrilevante e il relativo procedimento penale si è concluso con l’archiviazione.

Quanto all’art. 8 della legge n. 38/2009, non è necessario un particolare livello di gravità degli atti, né rileva la professione della vittima: il personale addestrato a fronteggiare minacce provenienti da estranei non è preparato a quelle provenienti dall’interno di rapporti familiari o sentimentali. Sulla lesione dei diritti partecipativi, la giurisprudenza non è univoca; la legge n. 241/1990 consente di omettere la comunicazione di avvio in casi particolari, e la valutazione è rimessa alla discrezionalità del Questore. Nella specie la partecipazione sarebbe stata diretta a chiarire circostanze non univoche, e il termine non è stato eccessivamente lungo.

Infine, la sospensione del titolo di polizia e il ritiro cautelativo dell’arma costituiscono atti dovuti e vincolati a fronte di un ammonimento definitivo ed efficace. Il richiamo alla giurisprudenza sull’art. 138 T.U.L.P.S. non è conferente, perché essa riguarda il caso ordinario del titolare del porto d’armi che subisce una denuncia penale. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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