Ottemperanza: l’inottemperanza all’ordinanza cautelare impone l’istruttoria sul preavviso di diniego (TAR Puglia n. 60 del 15.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, quando l’Amministrazione rimanga inerte rispetto a un’ordinanza cautelare che ha disposto il riesame del provvedimento impugnato e sopravvenga un atto endoprocedimentale come il preavviso di diniego, il giudice, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., può disporre incombenti istruttori per verificare se l’azione amministrativa si sia conformata all’obbligo di concludere il procedimento. L’accertamento della nullità ex art. 21-septies della legge n. 241/1990 di un atto sopravvenuto richiede la verifica della sua idoneità a eludere il giudicato cautelare, così che la decisione sull’istanza di nomina di un commissario ad acta deve essere preceduta da tale necessaria attività istruttoria.

Il Fatto

Il ricorrente, avendo ottenuto dal TAR una ordinanza cautelare che sospendeva l’efficacia degli atti impugnati e assegnava all’Amministrazione un termine di sessanta giorni per il riesame del provvedimento, proponeva ricorso per l’ottemperanza. Lamentava che il Ministero dell’Interno, invece di conformarsi alla decisione, aveva notificato un preavviso di diniego ribadendo la volontà di negare la concessione dell’assegnazione temporanea ex art. 42-bis del d.lgs. n. 151/2001.

Il ricorrente chiedeva pertanto l’accertamento della nullità del preavviso di diniego e la nomina di un commissario ad acta, lamentando l’infruttuosa decorrenza del termine assegnato. L’Amministrazione si costituiva, mentre il ricorrente insisteva per la riunione del giudizio alla Sezione che aveva emesso l’ordinanza cautelare.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, pur rilevando la necessità di decidere sull’istanza di ottemperanza, ha ritenuto la causa non matura per la decisione. Ha considerato indispensabile disporre una dettagliata relazione di chiarimenti a carico del Ministero dell’Interno per verificare la evoluzione della vicenda e le ragioni della mancata esecuzione dell’ordinanza cautelare.

L’istruttoria è stata estesa anche all’esibizione documentale del preavviso di diniego impugnato, al fine di accertare se ad esso abbia fatto seguito una determinazione provvedimentale conclusiva del procedimento. Tale verifica appare pregiudiziale rispetto alla valutazione di nullità dell’atto endoprocedimentale, che presuppone l’accertamento della sua funzione elusiva del dictum cautelare.

Il Tribunale ha quindi ordinato all’Amministrazione di provvedere agli adempimenti istruttori entro quindici giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza, rinviando la causa alla camera di consiglio del 24 marzo 2026 per il prosieguo. La decisione sull’istanza di nomina del commissario ad acta è stata conseguentemente differita, in quanto subordinata all’esito degli accertamenti istruttori disposti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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