Accesso agli atti: l’onere di provare l’esistenza dei documenti grava sul richiedente (TAR Molise n. 133 del 30.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è configurabile soltanto se l’istanza abbia ad oggetto documenti venuti ad esistenza e nella effettiva disponibilità dell’amministrazione, costituendo la loro esistenza un presupposto logico e ontologico della fattispecie. L’esistenza o la detenzione del documento è un elemento costitutivo del diritto, la cui dimostrazione grava sul richiedente, che può assolvervi anche per presunzioni o in via indiziaria, ma non tramite mere supposizioni, semplici illazioni o astratte congetture. Qualora l’amministrazione comunichi, sia pure tardivamente, l’avvenuta evasione dell’istanza e l’inesistenza dei documenti richiesti, il ricorso avverso il silenzio-diniego deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Il Fatto

Il ricorrente, già destinatario di una precedente sentenza favorevole che ordinava al Comune l’esibizione di titoli edilizi rilasciati in favore di una società controinteressata, presentava una nuova istanza di accesso agli atti volta ad ottenere copia di eventuali titoli e atti istruttori relativi al medesimo compendio immobiliare, a seguito di notizie informali circa un prossimo rilascio. Rimasta l’istanza senza riscontro, si formava il silenzio-rigetto ai sensi dell’art. 25, comma 4, l. n. 241/1990.

Avverso tale silenzio, il ricorrente proponeva ricorso deducendo la violazione degli artt. 22 e ss. della l. n. 241/1990 e il difetto di motivazione. Si costituivano in giudizio sia il Comune, eccependo l’improcedibilità per intervenuta evasione tardiva dell’istanza, sia la società controinteressata, che deduceva la violazione del giudicato e l’inesistenza di nuovi titoli edilizi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha accolto l’eccezione in rito del Comune, rilevando che l’istanza di accesso era stata successivamente evasa con nota prot. n. 71560 del 7 ottobre 2025, con cui l’Amministrazione aveva comunicato l’inesistenza di titoli edilizi rilasciati in favore della società controinteressata. La sopravvenuta adozione di un diniego espresso, ancorché tardivo, determina il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso avverso il silenzio, con conseguente dichiarazione di improcedibilità.

La sentenza richiama il principio affermato dalla V Sezione del Consiglio di Stato n. 779/2026 secondo cui l’accesso è configurabile solo ove l’istanza abbia ad oggetto documenti venuti ad esistenza e detenuti dall’amministrazione, versandosi altrimenti in un’ipotesi di c.d. “accesso impossibile”, in ragione dell’inesigibilità di un ordine di esibizione ai sensi del principio ad impossibilia nemo tenetur.

La dimostrazione dell’esistenza del documento grava sul richiedente ai sensi dell’art. 2697, comma 1, c.c., quale fatto costitutivo della pretesa ostensiva, e può essere fornita anche tramite presunzioni, ma non attraverso mere supposizioni o illazioni. Nella vicenda, l’affermazione del ricorrente di essere stato “informalmente edotto” del rilascio di titoli edilizi è stata ritenuta una generica e insufficiente supposizione, non idonea ad assolvere l’onere probatorio a suo carico.

Da ultimo, il Collegio ha ritenuto che la nota comunale contenesse un riscontro anche in ordine alla richiesta di ostensione degli atti istruttori, avendo precisato che l’Ufficio Urbanistica aveva richiesto la documentazione alla società senza ricevere riscontro. Le spese di lite sono state compensate in ragione della particolarità delle questioni trattate e dell’esito in rito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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