Autorizzazione circhi equestri su area privata: cessata materia del contendere per sopravvenuto rilascio (TAR Puglia n. 65 del 15.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo, la sopravvenuta adozione dell’atto favorevole richiesto dall’interessato dopo l’accoglimento di una misura cautelare monocratica ex art. 56 cod. proc. amm. determina la piena satisfazione della pretesa sostanziale e legittima la declaratoria di improcedibilità per cessazione della materia del contendere, senza che residui interesse alla decisione di merito sulle censure originariamente proposte. L’emanazione del titolo autorizzatorio successiva al provvedimento di diniego impugnato priva di oggetto la domanda di annullamento, atteso che il bene della vita conteso è stato conseguito.

Il Fatto

Il ricorrente, impresa di spettacoli circensi, presentava istanza telematica tramite lo SUAP per ottenere l’autorizzazione ad esibizioni su area privata per il periodo 25.12.2025-06.01.2026, non essendo disponibile sul territorio comunale un’area pubblica idonea. Il Comune negava il titolo con provvedimento del 17.12.2025, richiamando il contrasto con le aree individuate nelle deliberazioni della Giunta comunale nn. 31/2024 e 140/2020. Il ricorrente impugnava il diniego, unitamente al preavviso di rigetto e alle deliberazioni presupposte.

A seguito del rigetto dell’istanza cautelare monocratica e dell’accoglimento dei motivi aggiunti con decreto presidenziale che disponeva l’immediato riesame, il Comune rilasciava l’autorizzazione richiesta. All’udienza camerale del 13 gennaio 2026 la difesa del ricorrente dichiarava la cessazione della materia del contendere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, introitata la causa per la decisione in forma semplificata ex art. 60 cod. proc. amm., ha preliminarmente verificato la sussistenza delle condizioni per definire il giudizio. La produzione dell’autorizzazione per spettacoli circensi rilasciata dal Responsabile SUAP nelle more del giudizio ha integrato un fatto sopravvenuto di segno satisfattivo rispetto alla pretesa azionata con il ricorso introduttivo. La dichiarazione resa a verbale dal difensore della parte ricorrente ha consolidato il quadro, rendendo evidente l’assenza di un interesse residuo alla decisione nel merito.

La pronuncia si fonda sul principio per cui la cessazione della materia del contendere va dichiarata quando l’amministrazione abbia riesaminato la posizione del privato e adottato l’atto favorevole, eliminando la lesione dedotta in giudizio e soddisfacendo compiutamente il bisogno di tutela. L’accoglimento della domanda sostanziale priva di utilità la prosecuzione del processo, che non può essere mantenuto in vita per la sola finalità di una statuizione sulle censure ormai prive di oggetto concreto.

In tale contesto il Tribunale ha quindi dichiarato improcedibile il ricorso, compensando le spese in ragione del tempestivo comportamento collaborativo dell’Amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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