Causa di servizio per il militare: basta la dimostrazione del rischio tipico (TAR Puglia n. 67 del 15.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per patologie tumorali contratte da militari impiegati in missioni effettuate entro e fuori i confini nazionali, l’art. 603 del codice dell’ordinamento militare introduce una presunzione relativa di derivazione lavorativa della malattia, a fronte della tipizzazione di un rischio professionale specifico. Il militare è tenuto a dimostrare di aver svolto il servizio in particolari condizioni ambientali od operative che ne abbiano aumentato il rischio di malattia e che la patologia successivamente insorta abbia carattere tumorale e sia espressiva di quel rischio. Grava, invece, sull’Amministrazione-datrice di lavoro la prova contraria, consistente nella dimostrazione di una specifica genesi extra-lavorativa della patologia. Il parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio deve dar conto dei risultati dell’istruttoria e illustrare il percorso logico-argomentativo seguito, ai sensi degli artt. 3 e 6 della legge n. 241/1990.
Il Fatto
Un militare, reduce da missioni in teatri operativi contaminati da uranio impoverito, aveva contratto una grave patologia tumorale e aveva chiesto il riconoscimento della causa di servizio e la concessione dell’equo indennizzo. L’Amministrazione della Difesa aveva rigettato l’istanza, conformandosi al parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio che aveva escluso la dipendenza della malattia dai fatti di servizio, e alla valutazione della Commissione Medico Ospedaliera che aveva giudicato l’infermità non stabilizzata. Avverso il decreto di diniego e il verbale della Commissione, il militare aveva proposto ricorso dinanzi al TAR, lamentando il difetto di istruttoria e di motivazione degli atti impugnati.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia, richiamando le recenti sentenze gemelle dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 12, 13, 14 e 15 del 07.10.2025, ricostruisce il sistema probatorio introdotto dall’art. 603 del d.lgs. n. 66/2010. La norma, come modificata dalla legge di conversione del decreto-legge n. 228/2010, ha tipizzato un rischio professionale specifico per il personale militare impiegato in missioni di qualunque natura, nei poligoni di tiro e nei siti di stoccaggio di munizionamenti, individuando un nuovo paradigma nell’ambito dell’equo indennizzo: la dipendenza della patologia tumorale dalla causa di servizio è considerata sussistente direttamente dalla legge, sulla base di una valutazione astratta del legislatore volta a superare le difficoltà probatorie del caso concreto.
Il Collegio sottolinea come la presunzione relativa così ricavabile dalla disposizione comporti una rimodulazione degli oneri probatori, in linea con il sistema di riparto dell’art. 2087 cod. civ. Il militare deve dimostrare lo svolgimento del servizio in teatri operativi connotati dalla presenza di uranio impoverito e metalli pesanti e la successiva insorgenza di una patologia tumorale per la quale la letteratura scientifica non escluda un’associazione con i fattori di rischio ambientali. L’Amministrazione, dal canto suo, è onerata della prova contraria, che deve sostanziarsi in una specifica genesi extra-lavorativa della patologia.
Nel caso di specie, il TAR rileva che la parte ricorrente aveva prestato servizio in Bosnia Erzegovina, Afghanistan e Somalia, luoghi qualificabili come teatri operativi contaminati, e che tali circostanze, non essendo state specificamente contestate, dovevano ritenersi provate ai sensi dell’art. 64, comma 2, c.p.a. Al contrario, l’Amministrazione non aveva assolto all’onere della prova contraria, limitandosi negli atti impugnati a formule di stile generiche e astratte, prive di qualsiasi riferimento al quadro clinico del militare e all’indicazione di un fattore causale alternativo idoneo a vincere la presunzione.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è accolto, con annullamento degli atti impugnati e rimessione della pratica all’Amministrazione affinché riesamini la domanda, emendando le carenze istruttorie e motivazionali evidenziate e valutando gli eventuali fattori causali patogenici alternativi specificamente riferibili al militare.
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Nota della Redazione
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