Legittimo l’inserimento nell’ambito agricolo strategico nel P.T.M. (Cons. Stato n. 5741 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le scelte di pianificazione territoriale, e in particolare l’individuazione degli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico nel piano territoriale metropolitano, costituiscono espressione di un ampio margine di discrezionalità amministrativa, sindacabile in sede giurisdizionale solo per arbitrarietà, irragionevolezza manifeste o travisamento di fatti. Il parere favorevole espresso dall’autorità competente per la V.A.S. non impone all’amministrazione procedente di recepire le osservazioni dei privati, rimettendo ogni valutazione alla coerenza con gli obiettivi del piano. La violazione delle prerogative del Consiglio comunale non sussiste quando il Sindaco si limiti a comunicare quanto dallo stesso Consiglio deliberato in materia urbanistica.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di aree ricadenti nel territorio di un Comune della Città metropolitana, ha impugnato davanti al TAR Lombardia il decreto del Sindaco metropolitano di presa d’atto della proposta di piano territoriale metropolitano (P.T.M.), nonché le successive deliberazioni di adozione e di approvazione definitiva. La doglianza riguardava l’inserimento dei propri immobili tra gli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico, con esclusione della prevista localizzazione di un centro intermodale e logistico.
Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, compensando le spese. Il ricorrente ha proposto appello, contestando nel merito le conclusioni del giudice di primo grado e l’operato dell’amministrazione metropolitana.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto di poter prescindere dall’esame dell’eccezione di improcedibilità sollevata dall’amministrazione appellata, avendo l’appello carattere infondato nel merito. Il percorso argomentativo si snoda attraverso i diversi motivi di gravame, tutti respinti.
Con riguardo al primo motivo, relativo all’asserito omesso coinvolgimento del Comune interessato, il Consiglio di Stato ha rilevato che il Comune aveva confermato all’area la destinazione d’uso agricola con deliberazione consiliare, comunicata alla Città metropolitana con nota del Sindaco. Il Sindaco si è dunque limitato a trasmettere quanto deliberato dal Consiglio comunale, senza alcuna violazione delle competenze di quest’ultimo.
Sul secondo motivo, concernente il contrasto con i criteri regionali per l’individuazione delle aree agricole strategiche, la Corte ha osservato che la documentazione prodotta evidenzia una caratterizzazione agricola medio-alta e paesaggistico-naturalistica dell’area, con espresso riferimento ai criteri contenuti nella d.G.R. n. 8/8059 del 19 settembre 2008. Le scelte amministrative sono sindacabili solo se palesemente irragionevoli o contraddittorie, circostanze non ricorrenti.
Quanto al terzo e al quarto motivo, i giudici hanno confermato il rigetto, evidenziando l’assenza di uno studio di fattibilità per la strada provinciale e ribadendo che l’amministrazione intende favorire forme di logistica intermodale ferro-gomma, non il trasporto merci su gomma.
Il motivo relativo al parere VAS è stato respinto rilevando che il parere favorevole del 21 luglio 2020 non imponeva lo stralcio dell’area dagli ambiti agricoli strategici, rimettendo la valutazione all’amministrazione procedente in relazione agli obiettivi del piano. Infine, sull’asserita incompetenza del Sindaco metropolitano a esaminare le osservazioni, la Corte ha richiamato l’art. 19 dello Statuto, che attribuisce al Sindaco la competenza residuale. Il Consiglio di Stato ha infine ribadito il carattere estrinseco del sindacato giurisdizionale, citando propri precedenti, e ha compensato le spese.
Nota della Redazione
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