Misurazione distanza tabacchi e regole Codice della Strada (TAR Puglia n. 46 del 14.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La verifica della distanza minima tra esercizi commerciali che vendono generi di monopolio, ai fini del rinnovo del patentino, deve essere effettuata dall’Amministrazione nel rispetto delle regole del Codice della Strada e dei principi di comune prudenza. L’eventuale misurazione che non consideri la presenza di un attraversamento pedonale regolamentato, o che si basi su un percorso non praticabile in sicurezza, può determinare un vizio del procedimento. Il giudice amministrativo, in presenza di una contestazione sulla metodologia di calcolo, può disporre un’istruttoria volta a chiarire l’effettiva distanza pedonale tra i due esercizi, anche attraverso una nuova misurazione da parte dell’autorità competente.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di un patentino per la vendita di generi di monopolio all’interno del proprio esercizio commerciale, aggregato a una rivendita ordinaria, ha impugnato il provvedimento con cui l’Amministrazione ha rigettato l’istanza di rinnovo del patentino, disponendone la soppressione. Il rigetto si fondava sulla misurazione della distanza tra i due esercizi, risultata inferiore al minimo consentito.
La società ha proposto ricorso gerarchico, rigettato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Ha quindi adito il TAR, deducendo l’illegittimità dei provvedimenti per violazione delle norme del Codice della Strada nella misurazione della distanza, sostenendo che il percorso considerato non fosse sicuro né conforme alle regole.
La Motivazione del Tribunale
Il Tribunale ha ritenuto la prima censura suggestiva, rilevando come la contestazione sulla metodologia di calcolo della distanza pedonale possa incidere sulla legittimità del provvedimento. La società ha prodotto una perizia di parte che, escludendo l’attraversamento pedonale ritenuto non idoneo, indica una distanza maggiore rispetto a quella accertata dall’Amministrazione.
Considerata la rilevanza della questione ai fini della decisione sull’istanza cautelare, il Collegio ha disposto un incombente istruttorio, ordinando al Comune di far depositare una dettagliata relazione di chiarimenti.
L’ente dovrà prendere posizione sulle doglianze della ricorrente e precisare se la misurazione sia stata effettuata secondo le regole del D.Lgs. n. 285/1992 e i principi di comune prudenza. È stato inoltre richiesto di specificare l’effettiva distanza tra i due esercizi, anche attraverso una nuova misurazione.
In attesa degli esiti istruttori, il Tribunale ha sospeso ogni decisione sull’istanza cautelare, rinviando la causa a una successiva camera di consiglio.
Nota della Redazione
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