Onere istruttorio cautelare e verifica dei termini dei lavori (TAR Puglia n. 45 del 14.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di incidente cautelare, il giudice amministrativo, ove ritenga necessaria un’istruttoria ai sensi degli artt. 65 e 66 cod. proc. amm., può disporre l’acquisizione di una relazione documentata dall’Amministrazione resistente, differendo la decisione sull’istanza di sospensione a un’udienza successiva. L’incombente istruttorio è funzionale a verificare la sussistenza del periculum in mora, accertando lo stato dei lavori e la possibilità di ultimazione degli stessi entro il termine indicato dall’Amministrazione nel provvedimento impugnato. L’ordinanza che dispone l’istruttoria fissa altresì il termine per l’adempimento e la data dell’udienza camerale di prosecuzione.
Il Fatto
Un gruppo di residenti e una società immobiliare hanno impugnato, chiedendone la sospensione, una serie di provvedimenti del Comune di Lecce volti alla rimozione dell’area pedonale di via delle Bombarde, nel centro storico, con conseguente riapertura al traffico veicolare. Il gravame, integrato da motivi aggiunti, ha investito le ordinanze dirigenziali n. 1613 e n. 1763 del 2025, nonché le delibere di Giunta comunale n. 124 e n. 394 del 2025, quest’ultima confermativa della rimozione dell’area pedonale. I ricorrenti hanno dedotto anche la violazione del diritto di accesso agli atti, chiedendo l’esibizione in giudizio della documentazione istruttoria.
La Motivazione della Corte
Il collegio giudicante ha ritenuto necessario, prima di pronunciarsi sull’istanza cautelare, acquisire una dettagliata e documentata relazione dal Comune di Lecce. L’oggetto dell’incombente istruttorio è duplice: da un lato, ricostruire l’attuale stato dei lavori di rifacimento interessanti via Principi di Savoia, che comportano la modifica della viabilità contestata; dall’altro, valutare la verosimile possibilità di ultimazione degli stessi entro il termine espressamente indicato nella delibera di Giunta comunale n. 394 del 17 ottobre 2025, ossia il 31 marzo 2026.
L’ordinanza sottolinea che l’Amministrazione dovrà specificamente chiarire le caratteristiche dei residui lavori da effettuare, così da consentire al giudice di apprezzare la fondatezza e l’attualità del periculum dedotto dai ricorrenti. L’istruttoria è stata disposta ai sensi degli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm., che disciplinano i poteri istruttori del giudice amministrativo, ivi compresi quelli esercitabili nella fase cautelare.
Per l’adempimento è stato assegnato al Comune il termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza ovvero, se antecedente, dalla notificazione della stessa ad opera di parte ricorrente. Il collegio ha contestualmente fissato l’udienza camerale di prosecuzione al 13 aprile 2026, riservando a quel momento ogni decisione in ordine all’istanza di sospensione cautelare degli atti impugnati.
La pronuncia si inserisce nel solco della giurisprudenza che riconosce al giudice amministrativo ampi poteri istruttori anche nell’ambito del giudizio cautelare, al fine di assumere gli elementi di conoscenza necessari per una ponderata valutazione del fumus e del periculum, senza che l’urgenza della decisione possa degradare l’approfondimento istruttorio a mero formalismo.
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Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.