Carta docente ai supplenti: ottemperanza ordina esecuzione al Ministero (TAR Liguria n. 157 del 06.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 114 c.p.a., è lo strumento per conseguire l’esecuzione coattiva delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione. In tale sede, l’amministrazione, se costituita, ha l’onere di provare l’avvenuto adempimento dell’obbligazione risultante dal titolo esecutivo, ex art. 2697 cod. civ.; in mancanza, l’accoglimento dell’actio iudicati è doveroso. Il giudice può ordinare l’esecuzione, nominare un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia e, su istanza di parte, irrogare una penalità di mora (c.d. astreinte) ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., non solo per il ritardo nel pagamento di somme ma anche per l’ulteriore attività amministrativa necessaria a dare compiuta esecuzione al dictum.

Il Fatto

La vicenda origina da una sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, dell’8 maggio 2025, passata in giudicato, che accertava il diritto di un docente non di ruolo con contratti a tempo determinato a usufruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici dal 2019/20 al 2024/25 e condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’emissione della card e al pagamento della somma complessiva capitale di € 3.000,00, oltre accessori.

Non avendo l’amministrazione ottemperato spontaneamente alla pronuncia, il docente proponeva ricorso per l’ottemperanza innanzi al TAR Liguria, notificando il titolo esecutivo alla sede reale dell’amministrazione. Si costituiva il Ministero, che tuttavia non svolgeva alcuna contestazione circa l’inadempimento.

La Motivazione della Corte

Il TAR Liguria ha verificato la fondatezza della domanda, ritenendo applicabile l’art. 114, comma 1, c.p.a. all’esecuzione di un giudicato del giudice ordinario che imponga alla pubblica amministrazione un obbligo di facere specifico, come il rilascio di un beneficio economico. Ha rilevato come il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997 fosse maturato, essendo stata la decisione notificata presso la sede reale dell’amministrazione l’8 maggio 2025.

Il Collegio ha escluso l’assolvimento da parte del Ministero dell’onere probatorio a suo carico. Trattandosi di azione esecutiva, era l’amministrazione a dover dimostrare, anche solo documentalmente, di aver dato corso alle obbligazioni nascenti dal titolo; la mera costituzione in giudizio senza deduzioni difensive è stata pertanto valorizzata come mancata prova dell’adempimento, conducendo all’accoglimento dell’actio iudicati.

La sentenza ha quindi ordinato all’amministrazione scolastica di completare l’esecuzione nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, provvedendo al rilascio della Carta del docente e all’accredito della somma capitale, oltre accessori di legge. Per l’eventualità di un perdurante inadempimento, è stato nominato un commissario ad acta nella persona del Direttore generale competente, che dovrà provvedere in via sostitutiva entro trenta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza.

Il TAR ha infine accolto la domanda di irrogazione dell’astreinte, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., parametrandola agli interessi legali sugli importi dovuti. La scelta del dies a quo (sessantesimo giorno dalla comunicazione) è stata motivata, in modo esplicito, dalla circostanza che l’adempimento richiede un’attività aggiuntiva rispetto al semplice versamento di somme, ossia l’emissione della card elettronica. Le spese di lite sono state poste a carico della parte soccombente, con liquidazione forfettaria ridotta in considerazione della natura seriale della controversia e dell’assimilazione del giudizio di ottemperanza alle procedure esecutive, come da precedente citato in motivazione (Cons. Stato, sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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