Oscuramento dell’offerta: necessaria la comprova del segreto tecnico-commerciale (TAR Emilia-Romagna n. 125 del 20.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’accesso alla documentazione di gara, inclusa l’offerta dell’aggiudicataria, costituisce la regola, mentre la sua limitazione per la tutela di segreti tecnici o commerciali rappresenta un’ipotesi eccezionale. L’operatore economico che richiede l’oscuramento deve rendere una dichiarazione motivata e comprovata, che individui specificamente le informazioni per le quali sussistono i requisiti di cui all’art. 98 d.lgs. n. 30/2005: segretezza oggettiva, valore economico e adozione di misure adeguate a mantenerle riservate. Allegazioni generiche, che si limitino a richiamare il proprio know-how o elementi fisiologici dell’offerta, non sono idonee a fondare l’eccezione. La stazione appaltante deve motivare l’accoglimento dell’istanza di oscuramento in modo specifico, non potendo fare mero richiamo per relationem alle dichiarazioni dell’offerente.

Il Fatto

Una società, seconda classificata in una procedura negoziata sotto soglia per la fornitura di un sistema di deblisteraggio, impugnava la comunicazione di aggiudicazione nella parte in cui la stazione appaltante aveva accolto la richiesta di oscuramento presentata dall’aggiudicataria. L’oscuramento riguardava le giustificazioni prodotte in sede di verifica dell’anomalia, i contenuti dell’offerta tecnica e la documentazione a comprova dei requisiti di partecipazione. La ricorrente chiedeva l’accesso integrale a tali atti, evidenziando il ridotto scarto di punteggio e la necessità di conoscere la documentazione per tutelare le proprie esigenze difensive.

La Motivazione della Corte

Il TAR richiama il quadro normativo, rammentando che l’art. 35, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 36/2023 consente di escludere l’accesso solo alle informazioni che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali. La pronuncia valorizza la definizione codicistica di segreto commerciale, ex art. 98 d.lgs. n. 30/2005, che richiede la sussistenza dei requisiti di segretezza, valore economico e adozione di misure di protezione adeguate.

La Corte evidenzia che la giurisprudenza amministrativa richiede all’operatore economico di individuare in modo chiaro e specifico la particolare competenza o esperienza che intende mantenere riservata, indicandone oggetto, funzione e collegato vantaggio competitivo. Allegazioni generiche, che non consentano di verificare la sussistenza dei requisiti di legge, rendono non configurabile la riservatezza, con conseguente prevalenza del diritto di difesa del controinteressato.

Nel caso di specie, la richiesta di oscuramento dell’aggiudicataria conteneva indicazioni meramente astratte, prive di qualsivoglia comprova riguardo all’esistenza di effettivi segreti tecnici o commerciali. La stazione appaltante, dal canto suo, aveva fondato la propria decisione sul mero richiamo di tali indicazioni, senza operare alcuna valutazione specifica circa la sussistenza dei presupposti per la limitazione dell’accesso.

Il TAR ritiene invece sufficientemente specificate le esigenze difensive della ricorrente, atteso il ridotto scarto di punteggio e la necessità di conoscere l’offerta per poter eventualmente censurare i criteri di valutazione. Accoglie pertanto il ricorso, dichiara il diritto all’ostensione integrale della documentazione e ordina alla stazione appaltante di provvedervi entro quindici giorni, compensando le spese per la particolarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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