Avvocato sottoposto a misura cautelare o interdittiva: legittima la cancellazione d’ufficio dall’Albo (Cass. SU 18132/2026)
Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza n. 18132 del 5 giugno 2026 (R.G.N. 19830/2025) — Presidente Aggiunto Stefano Mogini, Relatore Paolo Porreca.
Il principio
È legittima la cancellazione d’ufficio dell’avvocato dall’Albo determinata dall’applicazione, anche in via cautelare, di misure restrittive della libertà personale o interdittive dell’esercizio della professione (art. 17, comma 1, lett. f, e comma 9, legge n. 247 del 2012): tali misure fanno venir meno un requisito dell’iscrizione e operano su un piano — amministrativo — diverso da quello disciplinare, senza alcuna irragionevolezza costituzionale. La cancellazione presuppone l’audizione orale dell’interessato a pena di nullità, ma l’assegnazione di un termine di difesa breve, purché non radicalmente fittizio, non lede il diritto di difesa. Dopo la sentenza n. 70 del 2025 della Corte costituzionale, la cancellazione è possibile anche in pendenza del procedimento disciplinare, che per effetto si estingue, salva la riespansione della potestà sanzionatoria in caso di reiscrizione.
Il fatto
Un avvocato, sottoposto a misura cautelare — poi sostituita con l’interdizione dall’esercizio della professione — nell’ambito di un procedimento penale connesso alle sue funzioni di professionista delegato alle vendite nelle esecuzioni immobiliari, veniva cancellato d’ufficio dall’Albo dal Consiglio dell’Ordine ai sensi dell’art. 17, comma 12, della legge n. 247 del 2012. Il Consiglio Nazionale Forense rigettava il ricorso. L’avvocato ricorreva alle Sezioni Unite con quattro motivi.
La motivazione
Il ricorso è rigettato. La questione di costituzionalità (primo motivo) è manifestamente infondata: l’art. 17, comma 1, lett. f, richiede, per l’iscrizione, di non essere sottoposto a esecuzione di pene detentive, misure cautelari o interdittive; tali misure, incidendo sulla capacità di agire, limitano l’esercizio indipendente del patrocinio e sono incompatibili con l’immagine pubblica dell’avvocatura. L’iscrizione all’Albo è un atto amministrativo di ammissione, revocabile e annullabile d’ufficio, sicché la cancellazione d’ufficio (comma 9) consegue coerentemente al venir meno di un requisito.
Sul rapporto con il procedimento disciplinare (terzo motivo), la Corte osserva che la sentenza n. 70 del 2025 della Consulta ha espunto dall’ordinamento il divieto di cancellazione in pendenza del disciplinare (artt. 17, comma 16, e 57, legge n. 247 del 2012): la cancellazione, volontaria o d’ufficio, è oggi possibile anche pendente il disciplinare, il quale si estingue, ferma restando la pretesa sanzionatoria che può riespandersi in caso di successiva reiscrizione, se non prescritta. Nessuna lesione strutturale del diritto di difesa. Quanto al termine per l’audizione (secondo e quarto motivo), la nullità insanabile deriva dalla mancata convocazione all’audizione orale anche in presenza di osservazioni scritte (art. 17, comma 12; Cass. Sez. U. n. 3706/2019 e n. 34429/2019), non dalla violazione di un termine non stabilito né qui radicalmente fittizio: il professionista, già a conoscenza dei fatti, avrebbe potuto chiedere con urgenza al giudice l’autorizzazione a presenziare.
L’esito
Le Sezioni Unite rigettano il ricorso. Nulla sulle spese, non avendo il Consiglio dell’Ordine svolto difese.
Implicazioni pratiche
Per l’avvocato colpito da una misura cautelare o interdittiva penale la cancellazione d’ufficio dall’Albo non è una sanzione disciplinare, ma la conseguenza — amministrativa — del venir meno di un requisito di iscrizione: opera su un piano distinto e non richiede l’esito del giudizio penale. Restano fermi due presidi di garanzia: l’audizione orale dell’interessato, la cui omissione determina nullità insanabile, e la possibilità di chiedere la reiscrizione una volta cessata la causa ostativa. Dopo la sentenza costituzionale n. 70 del 2025, la cancellazione è ammessa anche in pendenza del procedimento disciplinare, che si estingue ma può rivivere se il professionista torna a iscriversi e la prescrizione non è maturata.
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