Condanna nel giudizio di rinvio dopo l’assoluzione annullata: non serve risentire i testimoni (Cass. pen. Sez. IV n. 12348 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di rinvio non sussiste l’obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa decisiva nel caso in cui la Corte di appello, in esito al giudizio rescissorio seguito all’annullamento di precedente decisione assolutoria, pronunci sentenza di condanna, posto che la descritta sequenza dà luogo a un’ipotesi di “doppia pronuncia conforme”, saldandosi la condanna di appello emessa in sede di rinvio con quella resa in primo grado. (Rv. 289722-01)
Il Fatto
Il legale rappresentante e il direttore dello stabilimento di una società che gestiva un impianto autorizzato di stoccaggio e trattamento rifiuti erano stati condannati dal Tribunale per attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies cod. pen., già art. 260 d.lgs. n. 152 del 2006). Secondo l’accusa, l’impianto riceveva abitualmente ingenti quantità di rottami metallici di provenienza ignota da soggetti non iscritti all’Albo dei gestori ambientali, senza formulari. La Corte d’appello di Roma li aveva assolti per difetto dell’elemento soggettivo, ritenendo non provato che la gestione fosse divenuta meno costosa.
Su ricorso del Procuratore generale, la Terza Sezione della Cassazione aveva annullato l’assoluzione con rinvio per vizio di motivazione. La Corte d’appello, in sede di rinvio, ha confermato la condanna di primo grado. Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione deducendo, tra l’altro, la mancata rinnovazione della prova dichiarativa (art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. e art. 6 CEDU), l’insussistenza del reato e del profitto ingiusto, la riqualificazione nella contravvenzione dell’art. 256, comma 4, d.lgs. n. 152 del 2006, l’irretroattività dell’art. 452-quaterdecies e l’omessa pronuncia sulle attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Quarta Sezione osserva anzitutto che la sentenza di primo grado e quella resa nel giudizio rescissorio formano un unico corpo argomentativo: quando il giudice del rinvio condanna in conformità al primo giudice e in difformità dall’assoluzione annullata, si ha una “doppia pronuncia conforme” (Sez. 5, n. 38139 del 13/09/2024; Sez. 5, n. 6552 del 24/11/2020). Da qui l’infondatezza del motivo sulla rinnovazione. L’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. e i principi delle Sezioni Unite Dasgupta (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016) riguardano il ribaltamento in appello dell’assoluzione di primo grado su impugnazione del pubblico ministero. Qui la difformità corre tra due sentenze d’appello: la prima, assolutoria, è stata eliminata dall’annullamento e il giudice del rinvio non deve tenerne conto se non come paradigma negativo.
Sul merito, i motivi sull’elemento oggettivo sollecitano una rilettura delle prove non consentita in sede di legittimità. Il reato è abituale e richiede una valutazione unitaria sotto il profilo temporale, quantitativo e qualitativo, che i giudici di merito hanno svolto senza illogicità. Non occorre un danno ambientale, trattandosi di reato di pericolo presunto (Sez. 3, n. 4503 del 16/12/2005), né un accertamento di evasione fiscale. La riqualificazione nella contravvenzione dell’art. 256, comma 4, non era stata devoluta con l’appello originario, quindi è inammissibile; in ogni caso il delitto può realizzarsi anche in strutture autorizzate che affiancano attività lecite e illecite. Quanto all’irretroattività, l’art. 452-quaterdecies ripete esattamente l’art. 260 d.lgs. n. 152 del 2006, in piena continuità normativa.
Sul dolo specifico di profitto, la Corte ribadisce che il profitto va inteso in senso ampio: anche il mero risparmio di spesa, cioè il mancato esborso di costi doverosi (Sez. 3, n. 45314 del 04/10/2023). La norma non richiede la quantificazione del profitto né la sua incidenza percentuale sull’attività lecita; basta che, anche su base logica, l’attività illecita risulti finalizzata a un vantaggio. I giudici di merito avevano evidenziato la commercializzazione del ferro acquisito a prezzi inferiori a quelli di un acquisto regolare. Il motivo sulle attenuanti generiche è tardivo, perché la richiesta non risulta riproposta nel giudizio di rinvio (Sez. 3, n. 34489 del 29/10/2020).
I ricorsi sono dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al versamento di tremila euro ciascuno alla Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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