Detenzione domiciliare over 70: le pene accessorie perpetue pesano contro il rischio di recidiva (Cass. pen. Sez. I n. 12823 del 08.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure alternative alla detenzione, il tribunale di sorveglianza, nel valutare la meritevolezza della detenzione domiciliare richiesta da soggetto ultrasettantenne a norma dell’art. 47-ter, comma 01, ord. pen., deve tenere conto, ai fini del giudizio prognostico sulla sua residua pericolosità e sul rischio di recidiva, dell’inflizione di pene accessorie perpetue idonee ad impedire la reiterazione del reato, trattandosi di elemento che incide sulla complessiva valutazione delle probabilità di successo della misura. (Fattispecie relativa a soggetto condannato per corruzione, nella quale la Corte ha censurato la decisione del tribunale di sorveglianza che aveva ravvisato il pericolo di recidiva, correlandolo al ritorno del detenuto nel luogo di commissione dei reati, senza svolgere alcuna considerazione in merito all’intervenuta inflizione delle pene accessorie dell’estinzione del rapporto di lavoro, dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell’incapacità perpetua di contrattare con la pubblica amministrazione). (Rv. 289737-01)
Il Fatto
Una detenuta, condannata in via definitiva per reati commessi nell’esercizio della funzione pubblica che ricopriva, aveva chiesto al Tribunale di sorveglianza di Roma la detenzione domiciliare per il compimento dei settant’anni (art. 47-ter, comma 01, ord. pen.) e il differimento della pena per motivi di salute (art. 147 cod. pen.), in ragione di varie patologie croniche. Il Tribunale aveva rigettato entrambe le istanze: per la domiciliare, aveva ritenuto assente la revisione critica e sussistente un pericolo di recidiva legato al ritorno nel luogo dei reati, dove la condannata avrebbe potuto far valere la rete di conoscenze derivante dal ruolo rivestito.
La difesa ha proposto ricorso deducendo, con il primo motivo, che il Tribunale aveva ignorato le pene accessorie dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici, dell’estinzione del rapporto di impiego e dell’incapacità perpetua di contrattare con la pubblica amministrazione, che azzeravano il rischio di recidiva; con il secondo, che il rigetto del differimento non aveva considerato una relazione sanitaria che segnalava esami non eseguiti e un recente peggioramento.
La Motivazione della Corte
La Prima Sezione accoglie il primo motivo. La detenzione domiciliare per gli ultrasettantenni non è un automatismo, ma è rimessa alla valutazione discrezionale sulla meritevolezza (Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012). Tuttavia l’ordinanza, nel fondare il diniego sul pericolo di recidiva, è contraddittoria, lacunosa e apodittica: dopo aver premesso che i reati erano stati commessi nell’esercizio della funzione, ha omesso di considerare che la condannata ne era stata definitivamente rimossa e colpita da interdizioni perpetue.
La gravità dei reati è il punto di partenza, ma decisivi sono il comportamento e la situazione del condannato dopo i fatti (Sez. 1, n. 11573 del 05/02/2013), e il pericolo di recidiva va vagliato anche alla luce delle pene accessorie. Quelle interdittive esplicano una funzione di prevenzione speciale in senso negativo: neutralizzano il reo impedendogli di reiterare il reato, comprimendo le facoltà il cui esercizio distorto ha reso possibile l’illecito. La loro inflizione è quindi un fattore positivo nel giudizio prognostico.
Il principio enunciato per il giudice del rinvio è che tali pene accessorie «costituiscono elementi positivi meritevoli di considerazione ai fini del giudizio prognostico di prevenzione del pericolo di recidiva rimesso al Tribunale di sorveglianza nella complessiva valutazione della probabilità di successo dell’applicazione della detenzione domiciliare».
Il secondo motivo è inammissibile perché meramente rivalutativo. Il differimento ex art. 147 cod. pen. richiede una malattia grave, tale da porre in pericolo la vita o da esigere cure non attuabili in carcere (Sez. 1, n. 2337 del 13/11/2020), o uno scadimento fisico sotto la soglia di dignità (Sez. 1, n. 3262 del 01/12/2015). Il Tribunale aveva esaminato la relazione sanitaria aggiornata, giudicato “discrete” le condizioni della detenuta ed escluso rischi quoad vitam, senza obbligo di perizia. L’ordinanza è annullata limitatamente al diniego della detenzione domiciliare, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma; nel resto il ricorso è inammissibile.
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Nota della Redazione
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