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Rapina di lieve entità: la pena concordata in appello si può ridurre in esecuzione, l’accordo non vincola (Cass. pen. Sez. I n. 14904 del 24.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di esecuzione, la pena, non interamente eseguita, concordata tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen. in relazione al delitto di rapina può essere rideterminata per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, che ha reso applicabile a quel reato la circostanza attenuante della lieve entità del fatto, in ragione del principio della proporzionalità della risposta sanzionatoria all’effettivo disvalore della condotta, senza alcun vincolo derivante dall’accordo raggiunto nel giudizio di cognizione in tema di bilanciamento delle circostanze. (Rv. 289821-01)

Il Fatto

La Corte d’appello di Genova, con sentenza del 2022 divenuta irrevocabile nel 2023, aveva inflitto al condannato un anno, un mese e dieci giorni di reclusione e 222,22 euro di multa per tentata rapina impropria aggravata. La pena era stata concordata ex art. 599-bis cod. proc. pen., con riqualificazione del fatto come tentativo e attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, avendo la difesa rinunciato ai motivi sull’esclusione della recidiva e sull’attenuante del danno di speciale tenuità.

Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, che ha dichiarato illegittimo l’art. 628, secondo comma, cod. pen. nella parte in cui non prevedeva la diminuzione fino a un terzo per il fatto di lieve entità, il condannato ha chiesto al giudice dell’esecuzione la rideterminazione della pena. Il Tribunale di Genova ha riconosciuto che il fatto era di lieve entità, per il modestissimo valore dei beni e la limitata violenza, ma ha rigettato la richiesta: il concordato, con il suo giudizio di equivalenza tra generiche e recidiva, sarebbe un vincolo invalicabile, sicché la nuova attenuante potrebbe operare solo in equivalenza, senza incidere sulla pena. Il condannato ha proposto ricorso per violazione degli artt. 69, quarto comma, e 628, secondo comma, cod. pen. e 670 cod. proc. pen., richiamando anche Corte cost. n. 117 del 2025. Il Procuratore generale ha eccepito che la pena fosse già espiata.

La Motivazione della Corte

La Prima Sezione respinge anzitutto l’eccezione di inammissibilità: il principio per cui le sentenze di accoglimento della Corte costituzionale non operano sui rapporti esauriti è condivisibile, ma manca in atti la prova che la pena sia stata già interamente scontata.

Nel merito, la Corte ribadisce che il giudicato non è un limite invalicabile in sede esecutiva. Quando, dopo una condanna irrevocabile, intervenga una dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma penale incidente sul trattamento sanzionatorio, e la pena non sia stata interamente eseguita, il giudice dell’esecuzione deve rideterminarla in favore del condannato, anche se il provvedimento correttivo non ha contenuto predeterminato, avvalendosi dei suoi penetranti poteri di accertamento e valutazione, fermi i limiti fissati dalla pronuncia di cognizione in applicazione di norme diverse da quelle colpite dall’incostituzionalità (Sez. U, n. 42858 del 29/05/2014, Rv. 260697-01).

Proprio l’applicazione di questo principio rende non persuasivo il ragionamento del giudice genovese, che ha attribuito al giudizio di equivalenza contenuto nell’accordo tra le parti la funzione di limite ai propri poteri. L’argomento è debole: se all’epoca del concordato l’attenuante fosse stata praticabile, l’accordo avrebbe potuto essere costruito in termini più favorevoli proprio quanto al giudizio di comparazione. Il giudice dell’esecuzione doveva tenerne conto in un’ottica costituzionalmente orientata, ispirata al principio di proporzionalità della sanzione al disvalore del fatto. Questa lettura è rafforzata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 117 del 2025, che ha dichiarato illegittimo il divieto di prevalenza dell’art. 69, quarto comma, cod. pen. proprio in relazione all’attenuante introdotta dalla sentenza n. 86 del 2024: il divieto vanificava la funzione di “valvola di sicurezza” dell’attenuante, impediva sanzioni diverse per situazioni diverse sul piano dell’offensività (art. 3 Cost.) e contraddiceva i principi di individualizzazione e rieducazione della pena (art. 27 Cost.).

La Corte ha annullato l’ordinanza con rinvio al Tribunale di Genova che, libero nell’esito, dovrà verificare se la pena sia stata o meno interamente eseguita e, in caso negativo, rivalutare il giudizio di comparazione tra le circostanze e la sua incidenza sul quantum di pena.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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