Difensore impedito e sostituto d’ufficio: la data del rinvio letta in udienza vale, niente notifica (Cass. pen. Sez. III n. 15467 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il difensore che, in accoglimento di una propria istanza, ha ottenuto la sospensione o il rinvio dell’udienza per legittimo impedimento a comparire ha diritto ad essere avvisato della data della nuova udienza nel solo caso in cui la stessa non sia stata già stabilita con l’ordinanza di rinvio, posto che, in caso contrario, l’avviso è validamente recepito, in forma orale, dal difensore previamente designato in sua sostituzione, ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen., che del collega sostituito esercita i diritti ed assume i doveri. (Rv. 289742-01)
Il Fatto
Il Tribunale di Prato aveva condannato il titolare di una ditta individuale di confezioni a 1.600 euro di ammenda per due contravvenzioni in materia di sicurezza sul lavoro: l’assenza della cassetta di pronto soccorso (art. 45, comma 1, d.lgs. n. 81 del 2008) e l’omessa formazione di alcuni lavoratori (art. 37, comma 1), unificate nella continuazione.
Il difensore di fiducia aveva ottenuto due rinvii per legittimo impedimento; in entrambe le udienze era stato designato un sostituto ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., alla cui presenza era stata letta l’ordinanza con la data della nuova udienza, nella quale si era poi svolta parte dell’istruttoria. La difesa aveva eccepito la nullità per l’omessa notifica dell’ordinanza di rinvio al difensore impedito; il Tribunale aveva respinto l’eccezione. L’imputato ha proposto ricorso con tre motivi: la nullità per l’omessa notifica; il vizio di motivazione sull’attribuzione delle omissioni al solo titolare dell’impresa; l’omessa pronuncia sulla sospensione condizionale della pena. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio sul solo ultimo punto.
La Motivazione della Corte
La Terza Sezione ritiene infondato il primo motivo, pur dando atto dell’orientamento contrario secondo cui la notificazione del rinvio è dovuta anche in presenza del sostituto ex art. 97, comma 4, quando il difensore sia assente per legittimo impedimento (Sez. 2, n. 10968 del 19/03/2025, Rv. 287652; Sez. 2, n. 15470 del 20/04/2022, Rv. 283223). L’art. 420-ter, comma 1, cod. proc. pen. impone di notificare all’imputato impedito l’ordinanza di rinvio; il comma 5 estende la regola all’impedimento del difensore, salvo che l’imputato abbia due difensori o il difensore impedito abbia nominato un sostituto. La disciplina va letta insieme all’art. 97, comma 4, che impone al giudice di designare un sostituto immediatamente reperibile, al quale si applica l’art. 102: il sostituto esercita i diritti e assume i doveri del difensore.
Ne consegue che la nomina del sostituto ex art. 97, comma 4, solleva il giudice dall’onere di notificare al difensore assente l’ordinanza che fissa la data del rinvio, essendone stato informato il sostituto. L’onere torna a gravare sull’ufficio solo quando il processo sia stato rinviato a nuovo ruolo, senza indicazione della data (Sez. 3, n. 30466 del 15/07/2015, Rv. 264159; Sez. 2, n. 51427 del 19/12/2013, Rv. 258065). Non vi è contrasto con l’art. 420-ter, comma 5, che disciplina la scansione temporale del processo, non il regime di notificazione: se il difensore ha designato un proprio sostituto, il processo si celebra; se il sostituto è designato dal giudice, il processo va rinviato, ma senza notifica al difensore impedito. Diverso è il caso dell’imputato impedito, per il quale non opera alcuna sostituzione e la notifica è sempre dovuta.
Infondato il secondo motivo: la partecipazione personale dell’imputato alle omissioni proprie del datore di lavoro è stata correttamente desunta dalla forma di ditta individuale, nella quale la compenetrazione tra impresa e imprenditore è di immediata percezione.
Fondato è il terzo motivo. Dalle conclusioni riportate in sentenza risulta che la difesa aveva chiesto, in subordine, le attenuanti generiche e i “benefici di legge”, espressione che per inveterato stilus fori comprende la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna (Sez. 3, n. 48376 del 24/10/2018, Rv. 274702). Il Tribunale doveva rispondere motivatamente, accogliendo o rigettando, e non lo ha fatto, senza che emergano ragioni di una reiezione implicita. La Corte ha annullato con rinvio al Tribunale di Prato, in diversa composizione, limitatamente alla sospensione condizionale della pena, unico punto censurato, dichiarando ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen. la definitività dell’affermazione di responsabilità.
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Nota della Redazione
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