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Infedeltà patrimoniale: l’amministratore che fa concorrenza alla società con i suoi dipendenti ne risponde (Cass. pen. Sez. V n. 12611 del 03.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di infedeltà patrimoniale di cui all’art. 2634 cod. civ. l’esercizio da parte dell’amministratore, legale o di fatto, di un’attività imprenditoriale in concorrenza con quella della società amministrata, svolta mediante l’utilizzo di dipendenti di quest’ultima e con addebito alla stessa dei relativi costi ma con accredito dei guadagni alla diversa impresa antagonista riconducibile all’interesse dell’agente, poiché con questa condotta si realizza l’evento di danno costituito dal depauperamento del patrimonio dell’ente amministrato. (Rv. 289830-01)

Il Fatto

La Corte d’appello di Brescia ha confermato la condanna di due imputati per il delitto di infedeltà patrimoniale (art. 2634 cod. civ.) commesso ai danni di due società collegate, operanti nella produzione e nella posa in opera di pavimenti. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, i lavori di posa venivano eseguiti da posatori dipendenti della società danneggiata, che ne sopportava i costi, mentre i corrispettivi venivano fatturati e incassati da una diversa società, riconducibile al primo imputato, amministratore formale e poi presidente del consiglio di amministrazione delle società danneggiate e, al contempo, amministratore di fatto dell’impresa beneficiaria. La seconda imputata, responsabile amministrativa e contabile, aveva dato ai posatori indicazioni sulle fatture, le aveva redatte a nome della società beneficiaria e aveva modificato il gestionale interno per far figurare costi privi di corrispondenza con committente e cantiere.

Con i ricorsi per cassazione l’amministratore lamentava l’assenza di prova di un conflitto di interessi effettivo, la mancata assunzione di un teste ritenuto decisivo già ammesso ex art. 507 cod. proc. pen., l’uso di testimonianze de relato, l’insussistenza del danno e il diniego delle attenuanti generiche. La contabile contestava il proprio ruolo di concorrente extranea, sostenendo di aver svolto solo attività burocratica.

La Motivazione della Corte

La Quinta Sezione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Ha anzitutto ricordato gli elementi del reato proprio di cui all’art. 2634 cod. civ.: un interesse dell’agente in conflitto con quello della società; la deliberazione di un atto di disposizione di beni sociali; un danno patrimoniale intenzionalmente cagionato; il fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto (Sez. 5, n. 40446/2019; Sez. 5, n. 37932/2017; Sez. 5, n. 28133/2025). Il conflitto deve essere effettivo, attuale e oggettivamente valutabile e deve preesistere all’atto (Sez. 2, n. 55412/2018; Sez. 2, n. 3397/2013). L’art. 2639 cod. civ. estende la qualifica anche all’amministratore di fatto.

Nel caso concreto la doppia conforme di merito aveva accertato che la società beneficiaria svolgeva la stessa attività nello stesso territorio, con la manodopera e i clienti storici della società danneggiata. Lo sviamento di risorse verso un ente antagonista integra l’evento di danno tipico, cioè il depauperamento del patrimonio sociale.

Quanto alla prova, la Corte ha ribadito che chi vuole rendere inutilizzabile una testimonianza de relato ha l’onere di chiedere l’esame del teste diretto (art. 195, comma 1, cod. proc. pen.); il mancato esercizio di tale onere vale come rinuncia (Sez. 3, n. 33100/2022). Inoltre, la revoca motivata di una prova ammessa d’ufficio ex art. 507 cod. proc. pen. non è censurabile come omessa assunzione di prova decisiva, che può riguardare solo i mezzi richiesti ai sensi dell’art. 495, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 884/2024). Le doglianze sul danno erano censure in fatto, sottratte al sindacato di legittimità.

Per la concorrente extranea, la responsabilità era fondata su documentazione contabile, testimonianze dirette dei posatori e modifica del software con le sue credenziali; l’assoluzione dal capo sul suo presunto profitto riguardava solo un possibile movente. Il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto correttamente motivato con l’assenza di elementi positivi e di qualsiasi tentativo risarcitorio (Sez. 3, n. 24128/2021). Ne è seguita la condanna dei ricorrenti alle spese processuali, al versamento di 3.000 euro ciascuno alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese della parte civile, liquidate in 3.600 euro oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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