Appello della sola parte civile: la condanna “oltre ogni ragionevole dubbio” non danneggia l’imputato (Cass. pen. Sez. II n. 12753 del 07.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello instaurato a seguito di impugnativa azionata dalla parte civile avverso la decisione di proscioglimento dell’imputato, l’accertamento della responsabilità civile, ove effettuato alla stregua del criterio dell’“al di là di ogni ragionevole dubbio”, è, per il ricorrente, più favorevole rispetto a quello effettuabile in base al canone civilistico della “probabilità prevalente” ed esclude, pertanto, violazioni della regola processuale sul criterio di valutazione probatoria della domanda risarcitoria. (Fattispecie in cui la Corte di appello ha accolto l’impugnazione della parte civile, dichiarando, nel contempo, inammissibile quella azionata dal pubblico ministero, per essere maturata l’estinzione del reato per prescrizione del reato successivamente alla pronuncia assolutoria resa in primo grado). (Rv. 289791-01)
Il Fatto
Il Tribunale di Sulmona aveva assolto due imputati dal reato di circonvenzione di incapace (art. 643 cod. pen.). Sull’appello del Procuratore generale e della parte civile, la Corte d’appello di L’Aquila ha dichiarato inammissibile l’impugnazione del pubblico ministero, perché dopo l’assoluzione il reato si era prescritto e mancava un interesse concreto alla riforma; ha invece accolto l’appello della parte civile, previa rinnovazione dell’istruttoria con l’esame di due testimoni, dichiarando gli imputati responsabili ai soli fini civili e condannandoli in solido al risarcimento di 33.000 euro, oltre interessi e rivalutazione.
Uno degli imputati, nipote della persona offesa, ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: la Corte d’appello avrebbe dovuto trasmettere gli atti al giudice civile ai sensi della disciplina introdotta dalla riforma Cartabia, vigente al momento dell’impugnazione; mancava la prova della condotta di induzione, non potendo valere le dichiarazioni della stessa persona offesa, in stato di deficienza psichica; era stata ingiustamente esclusa la causa di non punibilità di cui all’art. 649 cod. pen., essendo il ricorrente discendente della persona offesa.
La Motivazione della Corte
La Seconda Sezione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo, ha ricordato che l’art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022, si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili solo nei giudizi in cui la costituzione di parte civile sia avvenuta dopo il 30 dicembre 2022 (Sez. U, n. 38481 del 25/05/2023, Rv. 285036-01). Non conta la data dell’appello, ma quella della costituzione, qui anteriore, essendo la sentenza di primo grado del 1° dicembre 2022. La Corte d’appello doveva quindi decidere in sede penale.
Il secondo motivo è stato ritenuto non consentito, perché mirava a una rilettura delle prove. I giudici di merito avevano accertato, «al di là di ogni ragionevole dubbio», lo stato di deficienza psichica della vittima, riconoscibile da chiunque, gli ammanchi e le spese ingiustificate in sette mesi, il rapporto squilibrato con l’imputato e l’assenza di intenti di liberalità.
La Corte ha poi respinto la tesi del Procuratore generale, che aveva chiesto l’annullamento con rinvio al giudice civile per l’uso di criteri penalistici. È consolidato che, nell’appello della sola parte civile contro il proscioglimento, il giudice valuta le prove secondo il criterio civilistico del “più probabile che non” e non secondo quello penalistico, perché il giudicato sulla responsabilità penale è ormai intangibile e non vanno sacrificati ulteriormente i diritti della parte civile (Sez. 3, n. 45810/2024, Rv. 287215-02; Sez. U, n. 22065/2021, Rv. 281228). Il canone penalistico ammette la condanna solo quando le ricostruzioni alternative siano eventualità remote (Sez. 5, n. 22334/2025); quello della probabilità prevalente impone di scegliere l’ipotesi con maggior conferma inferenziale. I criteri dell’illecito ex art. 2043 cod. civ. sono dunque meno rigorosi. Ne consegue che il giudizio condotto con lo standard penalistico è più garantista per il ricorrente ed esclude qualsiasi violazione della regola di valutazione della domanda risarcitoria.
La richiesta di spese della parte civile è stata respinta perché contenuta in una memoria tardiva (art. 611, comma 1, cod. proc. pen.). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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