Rifacimento lastrico solare con integrale ripristino in legno ed edilizia libera (TAR Puglia n. 1645 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di sospensione dei lavori ha natura cautelare e temporanea e perde efficacia decorso il termine di cui all’art. 27, comma 3, d.P.R. n. 380/2001 senza l’adozione del provvedimento definitivo. Non richiede il permesso di costruire, né l’autorizzazione paesaggistica, l’intervento di risanamento strutturale del lastrico solare che non alteri la consistenza volumetrica, le superfici e i prospetti dell’immobile, allorché venga integralmente ripristinata la preesistente copertura in legno. La conservazione delle caratteristiche morfo-tipologiche dei materiali originari esclude la necessità dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi del punto A2 dell’allegato A del d.P.R. n. 31/2017, non ricorrendo l’ipotesi della ristrutturazione edilizia che postula la trasformazione radicale dell’organismo edilizio.
Il Fatto
Il proprietario di una villetta, dopo aver subito infiltrazioni di acqua piovana dal lastrico solare, commissionava nel 2024 i lavori necessari alla rimozione delle cause del fenomeno, comprendenti la sostituzione della guaina e il risanamento del solaio. Il Comune, a seguito di esposti del vicino, emanava un’ordinanza di sospensione dei lavori e, successivamente, un’ordinanza di demolizione, ritenendo che la sostituzione della pavimentazione preesistente in legno con lastre di pietra locale integrasse un intervento di restauro e risanamento conservativo soggetto a CILA e ad autorizzazione paesaggistica.
Il ricorrente impugnava gli atti, sostenendo che l’intervento fosse riconducibile alla manutenzione ordinaria, rientrante nel regime dell’edilizia libera, e che il mancato rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche dei materiali fosse imputabile alla stessa Amministrazione, che aveva impedito l’ultimazione dei lavori con il ripristino della copertura in legno. Il Comune si costituiva, chiedendo il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente circoscritto l’oggetto del giudizio all’ordinanza di demolizione, precisando che l’ordinanza di sospensione, ormai priva di effetti, rilevava unicamente come atto istruttorio del procedimento sanzionatorio. La pronuncia richiama la giurisprudenza del Consiglio di Stato, Sez. II, n. 1256 del 2025, secondo cui il provvedimento di sospensione perde efficacia decorso il termine di cui all’art. 27, comma 3, d.P.R. n. 380/2001 senza l’adozione del provvedimento definitivo.
Nel merito, il giudice ha accolto le doglianze del ricorrente con riguardo al profilo paesaggistico. Il verbale di sopralluogo del 19.9.2025 ha confermato che il proprietario aveva iniziato a ripristinare la pavimentazione in legno, mentre la nota del 19.7.2024 dimostrava la volontà di ripristinare lo status quo ante. Ne è conseguito che l’ordinanza di demolizione era frutto di un manifesto fraintendimento: la modifica dell’aspetto dell’immobile era meramente apparente, essendo imputabile alla mancata ultimazione dei lavori. La conservazione dei materiali preesistenti ha escluso la necessità dell’autorizzazione paesaggistica, in applicazione del punto A2 dell’allegato A del d.P.R. n. 31/2017 che la esclude per gli interventi di manutenzione di terrazze eseguiti nel rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti.
Quanto al profilo edilizio, il Tribunale ha rilevato che le opere si erano risolte in un intervento di risanamento strutturale senza modificazioni di volumetria, superfici o prospetti, non richiedendo quindi il permesso di costruire. La motivazione richiama la sentenza del TAR Salerno, Sezione II, n. 2549 del 2021, per la quale il tratto differenziale della ristrutturazione edilizia rispetto alla manutenzione consiste nella trasformazione radicale che porti a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, evenienza non verificatasi nel caso in esame. Il ricorso è stato pertanto accolto, con annullamento dell’ordinanza di demolizione e compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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